Scheda valutativa militare, insindacabile la flessione di giudizio non macroscopica (TAR Calabria n. 1103 del 23.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio contenuto nella scheda valutativa del militare costituisce espressione di discrezionalità tecnica e, come tale, è sottratto al sindacato di merito del giudice amministrativo, restando scrutinabile nei soli limiti dell’arbitrarietà, irrazionalità, illogicità e travisamento dei fatti, che incombe sul ricorrente dimostrare. Il documento caratteristico non deve contenere un elenco analitico di fatti e circostanze, essendo sufficiente un giudizio sintetico ma esauriente sul servizio reso nel periodo considerato. Un onere di motivazione specifica sorge solo in presenza di una riduzione considerevole e inopinata dei punteggi o di un improvviso abbassamento di qualifiche costanti, mentre un semplice scostamento peggiorativo di non rilevante entità integra una fisiologica oscillazione del giudizio. Ogni valutazione è autonoma rispetto a quelle dei periodi precedenti, non configurandosi alcun affidamento al mantenimento della qualifica superiore.
Il Fatto
Il ricorrente, ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, impugnava la scheda valutativa con cui il Compilatore gli aveva attribuito la qualifica finale di “nella media”. Lamentava che quindici aggettivazioni interne, su quelle complessivamente esaminate, erano state ridotte di valore senza apparente ragione, determinando una qualifica inferiore a quella conseguita negli anni precedenti, attestata su “Superiore alla media”. Rilevava inoltre che il giudizio era stato formulato dal solo Compilatore, essendosi il Revisore astenuto per mancanza di sufficienti elementi di valutazione.
Deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 688 e ss. del d.P.R. n. 90/2010, violazione dell’art. 97 Cost., eccesso di potere per travisamento dei fatti, irrazionalità, contraddittorietà e carenza di motivazione, con incidenza sulle legittime aspettative economiche e di carriera. Le amministrazioni intimate resistevano, chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 688 del d.P.R. n. 90/2010, che assegna ai documenti caratteristici la funzione di registrare tempestivamente il giudizio personale e obiettivo dei superiori sul servizio prestato e sul rendimento del militare. Su tale base richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata, che esclude la necessità di un’analitica elencazione dei fatti e riconduce la valutazione a un giudizio sintetico ed esauriente.
Il sindacato giurisdizionale resta perciò confinato entro i limiti dell’eccesso di potere manifesto. I giudizi dei superiori gerarchici costituiscono discrezionalità tecnica e involgono il merito dell’azione amministrativa, con la conseguenza che al ricorrente spetta dimostrare l’arbitrarietà, l’irrazionalità o il travisamento dei fatti. Un onere di motivazione specifica è richiesto solo in presenza di discordanze tra compilatore e revisore o di un abbassamento davvero significativo rispetto a precedenti stabili.
Applicando tali coordinate, il Collegio esclude che la flessione contestata integri una riduzione considerevole dei punteggi. La qualifica attribuita è quella di “nella media”, senza che il militare abbia riportato i giudizi deteriori di “inferiore alla media” o “insufficiente”, e la stessa scheda evidenzia che, nonostante un lieve calo, erano stati conseguiti buoni risultati. Lo scostamento peggiorativo è dunque di non rilevante entità e attiene a una fisiologica oscillazione dei punteggi.
Quanto alle quindici aggettivazioni interne, il Tribunale osserva che il giudizio conclusivo deriva dalla ponderazione di tutte le voci contemplate nella scheda, cosicché non sussiste la dedotta contraddittorietà rispetto alla scheda precedente. Infine, l’astensione del Revisore risulta giustificata dall’art. 689, comma 2, del d.P.R. n. 90/2010, che la impone in mancanza del rapporto di servizio idoneo a consentire il giudizio personale diretto. Il ricorso è pertanto rigettato, con compensazione delle spese in ragione della complessità dei profili valutativi.
Nota della Redazione
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