Ottemperanza per l’inerzia dell’Amministrazione: nomina del commissario ad acta in caso di mancata esecuzione del giudicato (TAR Lazio n. 13472 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile anche per l’esecuzione di sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, quando l’Amministrazione non vi abbia dato seguito nel termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996. L’inerzia prolungata dell’Amministrazione, risultante per tabulas, legittima l’accoglimento del ricorso con l’ordine di esecuzione entro un termine assegnato, la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inottemperanza e la condanna alle spese in favore del procuratore antistatario.
Il Fatto
Le ricorrenti, docenti, agivano dinanzi al Tribunale di Roma – Sezione Lavoro per il riconoscimento del diritto alla Carta elettronica del docente. Con sentenza n. 7189/2024, il giudice ordinario riconosceva il diritto del ricorrente Valentina Tancredi a usufruire del beneficio per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023, e di Gianna Pittiglio per gli anni dal 2018/2019 al 2021/2022, per l’importo complessivo di euro 2.000,00 ciascuno.
La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, veniva notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito. Tuttavia, l’Amministrazione non eseguiva il provvedimento nel termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Le ricorrenti proponevano quindi ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, che si costituiva in giudizio con memoria di stile.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha accolto la domanda, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per l’azione di ottemperanza. In primo luogo, ha verificato che il titolo esecutivo era stato ritualmente azionato e notificato all’Amministrazione, e che era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni. Tale decorso, unito alla mancata esecuzione del giudicato risultante per tabulas, integra l’inerzia dell’Amministrazione che legittima l’intervento del giudice amministrativo.
Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del giudice ordinario nel termine di sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della presente decisione, se anteriore. Per l’ipotesi di perdurante inottemperanza, ha nominato fin da ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda all’esecuzione del giudicato.
Il TAR ha infine ritenuto di non condannare l’Amministrazione alle penalità di mora, non ravvisandone allo stato i presupposti, ma ha disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV per gli eventuali seguiti di competenza, condannando il Ministero al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 800,00, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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