Silenzio-inadempimento: l’adozione del provvedimento prima del ricorso lo rende inammissibile (TAR Lazio n. 11030 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’adozione da parte dell’Amministrazione di un qualsivoglia provvedimento esplicito in risposta all’istanza dell’interessato, ancorché non satisfattivo dell’interesse pretensivo fatto valere dal privato, interrompe l’inerzia della P.A. Se il provvedimento interviene prima della proposizione del ricorso avverso il silenzio, il ricorso è inammissibile per carenza originaria di interesse ad agire; se interviene nel corso del giudizio, il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Gli atti successivi al provvedimento principale, quali la registrazione, la trascrizione e la voltura catastale, costituiscono meri adempimenti conseguenziali e attuativi, privi di autonoma rilevanza ai fini della cessazione dell’inerzia. L’indennizzo da mero ritardo ex art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 241/1990 resta applicabile, in via sperimentale, ai soli procedimenti relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa, non essendo ancora stato adottato il regolamento attuativo previsto dall’art. 28, comma 12, d.l. n. 69/2013.
Il Fatto
Alcuni privati, eredi dei proprietari originari di un terreno nel Comune di Marino, esponevano che il bene era stato occupato dall’Amministrazione senza titolo, come accertato da una sentenza della Corte d’Appello di Roma del 2005 che aveva qualificato l’occupazione come usurpativa. Nonostante l’accertamento, il terreno risultava ancora formalmente intestato ai privati. Con diffida del 19 dicembre 2023, gli interessati chiedevano al Comune di regolarizzare la situazione giuridica del bene, anche tramite un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis del Testo Unico Espropri. Rimasta senza riscontro la diffida, proponevano ricorso contro il silenzio, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, la condanna dell’Amministrazione e il risarcimento dei danni da ritardo. Il Comune si costituiva eccependo l’inammissibilità del ricorso, avendo già adottato una delibera di acquisizione al patrimonio comunale delle particelle in questione prima della notifica del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso contro il silenzio per carenza originaria di interesse ad agire. Ha rilevato che il ricorso era stato notificato nel marzo 2024, quando il Comune aveva già adottato la deliberazione consiliare n. 62 del 21 novembre 2023, con cui aveva formalmente acquisito al proprio patrimonio le particelle oggetto di causa. Tale delibera, intervenuta prima della proposizione del ricorso, aveva determinato la cessazione dell’inerzia. Gli adempimenti successivi — registrazione, trascrizione e voltura catastale — sono stati qualificati dal Tribunale come meri atti conseguenziali, privi di autonoma rilevanza ai fini del venir meno del silenzio.
Quanto alle domande risarcitorie, il TAR le ha respinte per difetto del nesso di causalità tra il ritardo e i danni lamentati. La mancata accettazione dell’eredità, con il conseguente blocco dei conti correnti, è stata ricondotta ad un’autonoma scelta dei ricorrenti. Il coinvolgimento nel giudizio per usucapione promosso da un terzo è stato considerato conseguenza solo mediata e indiretta, derivante dall’iniziativa autonoma del terzo. In ogni caso, i ricorrenti non avevano fornito elementi per dimostrare né l’esistenza del danno né la sua quantificazione.
La domanda di indennizzo da mero ritardo è stata infine respinta in quanto l’art. 2-bis, comma 1-bis, l. n. 241/1990, pur introdotto dal legislatore, ha un ambito applicativo sperimentale limitato ai procedimenti relativi all’avvio e all’esercizio dell’attività di impresa, come perimetrato dall’art. 28, comma 10, d.l. n. 69/2013. Il regolamento attuativo che avrebbe dovuto estenderne l’ambito non è stato ancora adottato. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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