L’onere di provare la data di realizzazione dell’abuso grava sul privato (TAR Sardegna n. 1108 del 05.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi l’onere di provare la data di realizzazione e la consistenza originaria dell’opera grava sul privato, poiché solo l’interessato può fornire elementi probatori idonei a radicare la ragionevole certezza dell’epoca del manufatto e del suo carattere non abusivo rispetto al regime autorizzatorio invocato. In assenza di tale prova il giudice applica la disciplina urbanistica vigente al momento della decisione. La formazione di nuove aperture su muri perimetrali prospicienti spazi pubblici integra intervento soggetto a titolo edilizio e, ove incida su beni vincolati o ricompresi nei centri storici, ad autorizzazione paesaggistica semplificata. La natura di edilizia libera non può essere invocata quando l’opera contrasti con le prescrizioni del piano particolareggiato.
Il Fatto
La società ricorrente impugna la determinazione con cui il Comune di Suelli le ha ingiunto di demolire a proprie spese un cancello in ferro battuto realizzato lungo il muro di recinzione in pietra dell’immobile di sua proprietà, con ripristino dei luoghi e comminatoria di sanzione amministrativa pecuniaria. L’ingiunzione si fonda su una nota della Polizia locale del 7 agosto 2013 e su una relazione di servizio del 28 dicembre 2021, da cui risulta un’apertura larga m. 2,70 e alta m. 2,20, chiusa da un cancello a due ante.
Il provvedimento contesta il contrasto con gli artt. 7.1.4 e 11.9 delle N.T.A. del Piano particolareggiato del Centro storico, l’assenza di autorizzazione paesaggistica semplificata, la mancanza di SCIA e la violazione della disciplina sugli accessi carrabili. La ricorrente deduce che le opere risalirebbero al 2013 e che le prescrizioni invocate sarebbero entrate in vigore solo successivamente. L’istanza cautelare è stata respinta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale esamina congiuntamente le censure, ritenendole connesse, e muove dal nodo probatorio. La documentazione prodotta, compresa quella fotografica depositata nel 2025, dimostra soltanto che il posizionamento del cancello era iniziato nel 2013, ma non consente di stabilire quando i lavori siano stati completati. Su questo punto richiama la giurisprudenza costante, da ultimo Consiglio di Stato, Sez. VII, 8 settembre 2025 n. 7239, secondo cui l’onere della prova della data di realizzazione e della consistenza originaria dell’abuso incombe sul privato.
Caduta la prova della preesistenza, diventa applicabile l’art. 11.9 delle N.T.A. del Piano particolareggiato approvato nel 2016, che subordina ogni concessione o autorizzazione al restauro e ripristino degli elementi costruttivi originari, con attenzione particolare ai portali. L’immobile ricade in zona A “Centro Storico” e nella categoria dei corpi di fabbrica originari a conservazione integrale.
Il Collegio supera anche l’obiezione sull’affaccio. La proprietà confina con una piazza pubblica, poiché il mappale limitrofo è stato espropriato dal Comune, con apposizione del vincolo fin dal 2011: dunque la realizzazione del cancello è successiva al passaggio in mano pubblica dell’area. Ne consegue l’operatività dell’art. 7.1.4, che impone la conservazione e il recupero dei caratteri costruttivi degli affacci su vie, piazze o altri spazi pubblici, ammettendo nuove aperture solo se compatibili con la composizione architettonica della facciata.
Da ciò deriva l’esclusione dell’edilizia libera. Il cancello è inoltre privo dell’autorizzazione paesaggistica semplificata, necessaria perché l’apertura rientra nella categoria B.21 dell’allegato B al d.P.R. n. 31/2017, che assoggetta a procedura semplificata la realizzazione di cancelli e recinzioni con caratteristiche morfo-tipologiche diverse dalle preesistenti, quando interessino immobili ricompresi nei centri storici.
Il varco contrasta infine con la disciplina degli accessi carrabili, poiché l’apertura confina con la piazza pubblica e non è provato che le opere fossero già ultimate nel 2013. Il ricorso è respinto siccome infondato. Le spese sono compensate in ragione della peculiarità della vicenda.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.