Presentazione di documentazione non veritiera come autonomo motivo di diniego dell’emersione (TAR Emilia-Romagna n. 1169 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di emersione dal lavoro irregolare e di rilascio di titoli di soggiorno, la presentazione di documentazione o dichiarazioni non veritiere costituisce autonomo motivo di diniego, anche a prescindere dall’accertamento del rilievo penale dell’eventuale falsa dichiarazione o attestazione. Il diniego fondato su tale ragione costituisce esercizio di un potere doveroso e vincolato, con la conseguenza che non residua spazio per l’esame dell’ulteriore documentazione prodotta dall’interessato a dimostrazione della presenza in Italia prima dello spartiacque dell’8 marzo 2020 richiesto dall’art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020.

Il Fatto

Un cittadino tunisino impugnava il provvedimento con cui la Prefettura aveva respinto l’istanza di emersione dal lavoro irregolare presentata ai sensi dell’art. 103 D.L. n. 34/2020, motivato dalla mancata dimostrazione della presenza in Italia prima dell’8 marzo 2020. Il ricorrente deduceva che l’Amministrazione non avrebbe esaminato tutta la documentazione prodotta, tra cui un contratto di telefonia con Lycamobile del 29 settembre 2019 e biglietti del treno nominativi, come indicato nelle FAQ del Ministero dell’Interno, lamentando altresì il difetto di istruttoria e l’insufficiente motivazione del provvedimento.

La Prefettura si costituiva in giudizio richiamando il pacifico orientamento secondo cui la presentazione di documentazione falsa costituirebbe autonomo e assorbente motivo di diniego. La domanda cautelare veniva respinta in primo grado per carenza del fumus boni iuris.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso infondato, richiamando il consolidato principio per cui la presentazione di documentazione non veritiera rappresenta autonomo motivo di diniego dell’istanza di emersione, indipendentemente dall’accertamento del rilievo penale della falsa dichiarazione. A sostegno, la sentenza cita Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3750 del 2020, TAR Brescia, Sez. I, n. 532 del 2024 e TAR Roma, Sez. I, n. 16989 del 2025.

Dall’istruttoria condotta dalla Prefettura era emerso che il contratto di telefonia con Lycamobile, indicato dal ricorrente come prova della presenza in Italia ante 8 marzo 2020, era in realtà stato sottoscritto in data 29 luglio 2021, successiva allo spartiacque richiesto dalla norma. Tale circostanza rendeva la documentazione prodotta non veritiera, con conseguente configurazione dell’autonomo motivo di diniego.

Il Collegio ha qualificato tale ragione come assorbente, precisando che non residuava spazio per l’esame dell’ulteriore documentazione prodotta dall’interessato. La natura doverosa e vincolata del diniego, fondato su documentazione falsa, escludeva ogni profilo di discrezionalità amministrativa e ogni necessità di approfondimento istruttorio.

Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alla refusione delle spese di lite in favore del Ministero dell’Interno, liquidate in 2.000,00 euro, oltre accessori di legge.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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