La società in house è controinteressata nel ricorso avverso il diniego edilizio (TAR Sardegna n. 1109 del 06.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo è controinteressato, ai sensi dell’art. 41, secondo comma, cod. proc. amm., il soggetto esplicitamente menzionato nel provvedimento impugnato o facilmente individuabile dalla sua lettura, che dall’atto riceva un vantaggio diretto e immediato e abbia quindi un interesse sostanziale alla sua conservazione. La qualità di società in house non esclude quella di controinteressato, perché l’alterità soggettiva dell’ente societario rispetto all’amministrazione permane sul piano giuridico-formale. Non è richiesta, a tal fine, la partecipazione del soggetto alla fase procedimentale. L’omessa notificazione del ricorso al controinteressato ne determina l’inammissibilità.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un terreno adibito a deposito e parcheggio di automezzi in prossimità dell’aeroporto, otteneva dallo sportello unico comunale l’autorizzazione ad aprire due cancelli carrabili, uno dei quali collocato su un’area destinata a parcheggio pubblico a pagamento affidata in gestione a una società in house.

Il Comune annullava in autotutela la determinazione nella parte relativa a quel varco, rilevando che gli elaborati tecnici avevano rappresentato in modo fuorviante il contesto e che l’apertura avrebbe inciso su un bene pubblico destinato a servizio. La ricorrente impugnava il provvedimento davanti al TAR Sardegna, che accoglieva l’istanza cautelare. All’udienza l’amministrazione eccepiva l’inammissibilità del ricorso per mancata notificazione alla società affidataria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione processuale e la risolve in senso assorbente. Richiamando il consolidato orientamento (Cons. Stato n. 6260/2025), il Tribunale ricorda che è controinteressato chi, essendo espressamente contemplato o facilmente individuabile dall’atto, abbia ottenuto per effetto diretto e immediato del provvedimento una posizione qualificata alla sua conservazione.

La società affidataria risulta menzionata nel provvedimento impugnato e vanta un interesse concreto al mantenimento dell’assetto definito dall’amministrazione. L’apertura del varco, infatti, renderebbe più scorrevole la viabilità interna del parcheggio privato della ricorrente, aumentandone le potenzialità economiche, e porrebbe quest’ultimo in diretta concorrenza con il parcheggio pubblico, data la prossimità dei rispettivi ingressi. Il Tribunale aggiunge che l’apertura limiterebbe il pieno utilizzo economico dell’area pubblica, precludendo o rendendo più difficoltosa l’adozione di sistemi automatici di ingresso con sbarra, e potrebbe incrementare il rischio di incidentalità in un’area progettata per la sosta e non per il transito.

Irrilevante è, per il Collegio, la mancata partecipazione della società al procedimento: si tratta di requisito non previsto dalla normativa. Né la natura in house incide sulla qualità di controinteressato, poiché l’alterità soggettiva dell’ente rispetto all’amministrazione resta riscontrabile sul piano giuridico-formale (Cons. Stato n. 2533/2017). Il ricorso è pertanto inammissibile ai sensi dell’art. 41, secondo comma, cod. proc. amm.

Per completezza della risposta giurisdizionale, il Tribunale esamina anche il merito e lo ritiene infondato. Quanto al primo motivo, la dichiarazione unica autocertificativa aveva descritto l’accesso come proveniente dalla viabilità pubblica, mentre il varco conteso si apre su un’area destinata alla sosta, e grava sul privato il dovere di esporre chiaramente i presupposti di fatto. Il potere di annullamento, inoltre, è stato esercitato entro il termine dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990.

Nel merito delle ragioni di interesse pubblico, il compendio motivazionale dell’amministrazione viene giudicato plausibile, congruo e proporzionato, e dunque sottratto al sindacato di legittimità. Quanto al termine di conclusione del procedimento, fissato con autovincolo, il Collegio lo qualifica come ordinatorio, in mancanza di previsione normativa che ne sancisca la perentorietà o ne disciplini gli effetti dell’inerzia (Cons. Stato n. 2718/2017). Le spese sono compensate per la complessità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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