Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Calabria n. 1109 del 24.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza prevista dagli artt. 112 ss. del c.p.a. è accolta quando il creditore deduce l’esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato e l’amministrazione, non costituita, non dia prova di avere dato esecuzione al provvedimento, incombendo su di essa tale onere. La rivalutazione monetaria è riconosciuta solo per il credito il cui titolo la preveda espressamente nel dispositivo, dovendosi intendere le altre somme riconosciute all’attualità. Gli interessi corrispettivi sono dovuti al saggio legale ai sensi dell’art. 1282 c.c., con decorrenza dalla data di pubblicazione dei provvedimenti azionati, ove i titoli nulla abbiano previsto. Il giudice amministrativo assegna all’amministrazione un termine per l’adempimento e nomina, in caso di inerzia, il commissario ad acta, ponendo il relativo compenso e le spese a carico dell’amministrazione inadempiente.

Il Fatto

Il ricorrente ha adito il TAR per l’esecuzione del giudicato nascente da tre sentenze del Giudice di Pace di Oriolo, che avevano condannato la Provincia di Cosenza al pagamento di somme, oltre interessi e rivalutazione. I titoli esecutivi erano stati notificati nel 2015 e non risultano impugnati.

Con ricorso notificato e depositato nel maggio 2024, il creditore ha chiesto che fosse ordinato all’ente il pagamento delle somme indicate nei titoli. L’amministrazione non si è costituita in giudizio. La questione arriva davanti al giudice amministrativo nella fase dell’ottemperanza, una volta accertata l’inerzia dell’ente obbligato.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale muove dall’obbligo dell’amministrazione di adempiere integralmente la pretesa creditoria fondata su decisioni giurisdizionali passate in giudicato. Rileva che l’ente non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione ai provvedimenti. Ne deriva la sussistenza di tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.

Sul piano delle poste accessorie, il Collegio opera una distinzione tra i titoli. La rivalutazione è riconosciuta con riferimento al solo credito nascente dalla sentenza n. 43/2014, essendo espressamente prevista nel dispositivo. Per le altre due sentenze azionate la domanda non è accolta, poiché il dispositivo non reca alcuna indicazione in tal senso e le somme devono intendersi riconosciute all’attualità.

In ordine agli interessi, i titoli nulla avevano previsto. Il Tribunale ritiene pertanto dovuti gli interessi corrispettivi al saggio legale ai sensi dell’art. 1282 c.c., con decorrenza dalla data di pubblicazione dei provvedimenti azionati, richiamando sul punto Cass. Civ., Sez. I, 21 aprile 1999, n. 3944 e Cass. Civ., Sez. I, 11 dicembre 1990, n. 11786.

Il giudice dichiara quindi l’obbligo dell’amministrazione di ottemperare al giudicato, detratto quanto già eventualmente pagato, e assegna il termine di 60 giorni dalla notifica della sentenza. In caso di inerzia nomina commissario ad acta il Segretario Generale della Provincia di Catanzaro, con facoltà di delega, prevedendo che il compenso sia liquidato con separato decreto e posto a carico dell’amministrazione inadempiente.

Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo con distrazione in favore del procuratore, sono poste a carico dell’ente. La sentenza è eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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