Valutazione di avanzamento e annullamento sopravvenuto della sanzione disciplinare (TAR Lazio n. 13579 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La legittimità del giudizio di non idoneità all’avanzamento va valutata con riguardo esclusivo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento dell’emanazione dell’atto, restando irrilevanti le sopravvenienze, ai sensi del principio del tempus regit actum. Il successivo annullamento della sanzione disciplinare, che costituiva il presupposto del giudizio negativo, non determina automaticamente l’illegittimità della valutazione, ove essa risulti correttamente basata sulle risultanze documentali del fascicolo personale. La valutazione di avanzamento può legittimamente considerare condotte anteriori all’arruolamento, ancorché non sanzionate, se idonee a incidere sulle qualità morali e caratteriali del militare. L’eventuale annullamento della sanzione non preclude all’Amministrazione la riedizione del potere valutativo per tenere conto della nuova situazione.
Il Fatto
Il ricorrente, Maresciallo dei Carabinieri, transitato dal Corpo Forestale dello Stato, impugnava il giudizio di non idoneità all’avanzamento a Maresciallo Capo, fondato sull’adozione di una sanzione disciplinare di stato che comportava la sospensione dall’impiego per un mese. Tale sanzione era stata inflitta per la mancata comunicazione all’Amministrazione di una sentenza penale di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, relativa a fatti risalenti a periodo antecedente all’arruolamento. Il militare, forte di una carriera costellata da valutazioni eccellenti, deduceva la sproporzione e l’illogicità della valutazione, contestando altresì la legittimità della sanzione disciplinare, già oggetto di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto il ricorso, richiamando il principio del tempus regit actum, in base al quale la legittimità dell’atto impugnato va verificata con esclusivo riferimento alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della sua emanazione. L’intervenuto annullamento della sanzione disciplinare in sede di ricorso straordinario, sebbene favorevole al ricorrente, non poteva pertanto offrire elementi di convincimento per il giudizio di legittimità sull’atto qui contestato, essendo stato pronunciato per la violazione del termine perentorio per l’avvio dell’azione disciplinare.
Il Collegio ha poi rilevato l’infondatezza delle censure nel merito, osservando che la Commissione di Valutazione aveva operato correttamente, basando il giudizio esclusivamente sulle risultanze documentali del fascicolo personale, come imposto dall’art. 1032, comma 1, del C.O.M. La valutazione negativa non presentava profili di macroscopica irrazionalità o abnormità, tali da emergere ictu oculi, considerato che la condotta, ancorché risalente a periodo antecedente all’arruolamento, era oggettivamente pregiudizievole per il giudizio prospettico sulle qualità morali e caratteriali del militare, necessarie per l’assunzione di funzioni più elevate.
Il Tribunale ha infine escluso la contraddizione tra le valutazioni annuali positive e il giudizio di non idoneità, evidenziando come la condotta ostativa fosse stata conosciuta dall’Amministrazione solo successivamente alle valutazioni stesse. Pur respingendo il ricorso, il Collegio ha precisato che nulla osta alla riedizione dell’atto valutativo da parte dell’Amministrazione, per tenere conto dell’intervenuto annullamento della sanzione disciplinare. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della vicenda.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.