Sede farmaceutica e superamento della pianta organica: criterio dell’equa distribuzione (Cons. Stato n. 1111 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto-legge n. 1/2012 (cd. decreto Cresci Italia), convertito dalla legge n. 27/2012, ha superato il concetto di pianta organica delle farmacie, sostituendolo con una programmazione territoriale funzionale all’equa distribuzione del servizio in rapporto ai bacini di utenza. Non è più richiesta una rigorosa perimetrazione cartografica della sede farmaceutica, essendo sufficiente l’indicazione della località o zona, salvo che il Comune non abbia motivatamente delimitato i confini in modo rigoroso. Ne consegue che la collocazione di una nuova farmacia in area liminale, all’intersezione tra assi viari, non integra di per sé sconfinamento nella zona di altra sede, quando rispetti il bacino di utenza assegnato e la distanza minima legale. Il criterio della mezzeria non è applicabile quando la via di demarcazione non sia stata specificata quanto a lati o numeri civici, dovendosi considerare la strada promiscua.

Il Fatto

La società appellante diviene assegnataria della sede farmaceutica n. 4 del Comune di Teverola, ad utilizzo della zona individuata da alcuni assi viari. A seguito di lavori di adeguamento, ottiene l’autorizzazione regionale all’apertura, previo parere favorevole del Comune attestante la ricomprensione dei locali nella sede, il rispetto della distanza dai 200 metri e la soddisfazione delle esigenze degli abitanti. Le farmacie titolari delle sedi n. 1 e n. 2 impugnano l’autorizzazione dinanzi al TAR Campania, denunciando lo sconfinamento nella zona di pertinenza della sede n. 1 per la persistenza di accessi, vetrine e insegna su via Roma.

Il TAR accoglie il ricorso con sentenza in forma semplificata, ritenendo che il passaggio su via Roma integri lo sconfinamento della sede n. 4. I titolari della farmacia appellano deducendo eccezioni di rito e plurimi profili di merito, tra cui la violazione del criterio dell’equa distribuzione e il travisamento fattuale.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le eccezioni di rito. L’inammissibilità per omessa notifica ai proprietari dell’immobile è respinta: il ricorso non ha mai avuto ad oggetto la SCIA alternativa al permesso di costruire, oggetto di separato giudizio, ma solo l’autorizzazione all’apertura, rispetto alla quale sono controinteressati i soli appellanti. Del pari è respinta l’eccezione di carenza di interesse: le farmacie ricorrenti vantano una posizione qualificata dalla titolarità delle zone n. 1 e n. 2 e l’apertura della nuova sede è idonea a incidere sugli interessi economici, di avviamento e di concorrenza.

Nel merito, il Collegio rileva che l’impianto del ricorso di primo grado sconta un approccio tributario della pregressa disciplina della pianta organica, e che la sentenza gravata ha abbracciato tale impostazione formalistica incentrandosi sull’accertato sconfinamento sulla via Roma. Richiamando l’art. 2 della legge n. 475/1968 come modificato dal decreto Cresci Italia, la Corte sottolinea che il Comune identifica le zone per assicurare l’equa distribuzione sul territorio, secondo una nozione più flessibile di programmazione funzionale alle esigenze demografiche.

Sulla scorta di Cons. Stato, sez. III, n. 6141 del 2024 e di Cons. Stato, sez. III, n. 613 del 2018, si afferma che non è più richiesta una rigorosa perimetrazione, essendo sufficiente la mera indicazione della località o zona, e che la funzione della delimitazione è solo quella di consentire la localizzazione dell’esercizio all’interno dell’ambito di pertinenza, nel rispetto della distanza minima. Il criterio prioritario diviene quello dell’equa distribuzione, mentre la stessa nozione di sede è sostituita da quella di zona o ambito di pertinenza, inteso come bacino di utenza.

La Corte richiama quindi Cons. Stato, sez. III, n. 3410 del 2022, relativa a una fattispecie liminale in cui la sede era stata avviata oltre la linea di mezzeria: quando la via di demarcazione non è specificata quanto a lati o numeri civici, la strada è da considerarsi promiscua e non si applica il criterio della mezzeria. Trasponendo tali coordinate, il posizionamento della farmacia all’intersezione tra via Pecorario e via Roma appare rispettoso della zonizzazione funzionale per bacini di utenza, non avendo il Comune adottato una delimitazione cartografica rigorosa.

Il terzo motivo di appello è pertanto accolto, con assorbimento delle ulteriori censure, divenute ultronee una volta riaffermato l’approccio funzionalista della disciplina del 2012. L’appello è accolto e, in riforma, il ricorso di primo grado è respinto, con condanna delle farmacie appellate alle spese del doppio grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *