Concorso pubblico e valutazione della laurea vecchio ordinamento come titolo ulteriore (TAR Puglia n. 1112 del 22.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
È irragionevole la previsione del bando di concorso che, ai fini dell’attribuzione del punteggio per i titoli di studio, escluda la valutazione della laurea vecchio ordinamento utilizzata per l’ammissione, negandole il punteggio previsto per il titolo ulteriore rispetto a quello di accesso. La maggiore consistenza del percorso formativo della laurea vecchio ordinamento rispetto alla laurea triennale impone all’amministrazione di considerarla titolo di studio superiore e di riconoscerle il relativo punteggio aggiuntivo. Il principio opera sul piano della legittimità della lex specialis, con conseguente annullamento dell’art. 7 del bando e degli atti applicativi. Resta ferma la possibilità per l’amministrazione di intervenire in autotutela su analoghe controversie pendenti.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava al concorso pubblico bandito dalla Regione Puglia per l’assunzione di diciotto unità di categoria D, area economico-finanziaria, approvato con determinazione dirigenziale n. 1371/2021. Era in possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento in Economia e Commercio, titolo utilizzato per l’ammissione, e di due abilitazioni professionali attinenti al profilo.
Dopo le prove scritte e la valutazione dei titoli, la Commissione collocava il candidato al centoquarantanovesimo posto, attribuendo un solo punto per gli altri titoli. Le istanze di rettifica erano respinte con nota del Presidente della Commissione, che escludeva sia il punteggio per la laurea vecchio ordinamento sia quello per l’abilitazione di revisore legale. Approvata la graduatoria definitiva, il candidato impugnava gli atti davanti al TAR, chiedendo l’annullamento e l’accertamento del diritto al punteggio aggiuntivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente dato atto dell’integrità del contraddittorio, riconosciuta dalla stessa amministrazione, e della rinuncia al secondo motivo, ribadita a verbale d’udienza. La controversia si è quindi concentrata sulla sola doglianza relativa al punteggio per il titolo di studio.
Il ricorrente contestava l’art. 7 del bando per irragionevolezza, sostenendo che la differenza sostanziale tra laurea vecchio ordinamento e laurea triennale imponesse di valutare la prima come titolo superiore alla seconda. La Sezione ha richiamato il proprio orientamento consolidato, espresso dalle sentenze nn. 211, 212, 309, 524, 656, 826 e 828 del 2024, e ha dichiarato di volergli dare continuità, omologa essendo la questione controversa.
Da tale premessa il Tribunale ha fatto discendere il riconoscimento del punteggio aggiuntivo di 1,5 previsto per il possesso del titolo di studio ulteriore rispetto a quello utilizzato per l’ammissione. L’accoglimento della censura ha travolto la clausola del bando e gli atti applicativi, con annullamento della graduatoria per come da ultimo rettificata, nei sensi indicati in motivazione.
Il Collegio ha inoltre rimarcato, a fini conformativi e deflattivi del contenzioso, la possibilità per l’ente di assumere in autotutela ogni decisione sulle controversie analoghe pendenti, alla luce dei principi affermati in tema di valutazione dei titoli. Le spese sono state compensate, in considerazione della novità della questione, sulla quale all’epoca dell’indizione della procedura non si era ancora consolidato l’orientamento oggi seguito.
Nota della Redazione
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