Cessazione della materia del contendere per sopravvenuto inserimento in graduatoria definitiva (TAR Lazio n. 14349 del 24.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione del ricorrente di intervenuta cessazione della materia del contendere, fondata sull’approvazione della graduatoria definitiva che lo include, determina l’estinzione del giudizio senza che il Collegio debba pronunciarsi sull’eccezione di difetto di giurisdizione. La compensazione delle spese di lite può essere disposta in ragione delle peculiarità della fattispecie, ove il requisito contestato risultava, per stessa ammissione dell’interessato, contraddetto dalla documentazione in atti.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava la graduatoria provvisoria e il provvedimento di esclusione dalla selezione, indetta ai sensi dell’art. 16 della legge n. 56 del 1987, per l’assunzione di unità con il profilo di operatore tecnico – barelliere autista presso l’azienda sanitaria regionale. L’esclusione era motivata dal mancato conseguimento del requisito di almeno diciotto mesi di attività lavorativa svolta con profilo e mansioni uguali o assimilabili, nei termini previsti dall’avviso pubblico.
Le amministrazioni intimate eccepivano in via preliminare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di selezione tra gli iscritti nelle liste di collocamento obbligatorio. Successivamente, il ricorrente dichiarava la cessazione della materia del contendere, avendo l’amministrazione approvato la graduatoria definitiva con il suo inserimento al posto e con il punteggio indicati, insistendo tuttavia per la condanna alle spese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, preso atto della dichiarazione del ricorrente, ha ritenuto di prescindere dall’esame dell’eccezione di difetto di giurisdizione, dichiarando la cessazione della materia del contendere. La sopravvenuta approvazione della graduatoria definitiva, intervenuta a seguito di riesame e con l’inclusione dell’interessato, ha infatti determinato il venir meno dell’interesse alla decisione.
Quanto alle spese di lite, il Tribunale ne ha disposto la compensazione, valorizzando le peculiarità della vicenda: il requisito dell’anzianità di servizio, per stessa ammissione del ricorrente, risultava contraddetto dai dati presenti nel modello cosiddetto storico. Tale circostanza ha giustificato il superamento del criterio ordinario della soccombenza virtuale.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere è stata pertanto accompagnata dalla compensazione delle spese, senza statuizioni ulteriori, con conseguente definizione del giudizio nel merito della sola vicenda processuale.
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Nota della Redazione
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