Ottemperanza al giudicato del giudice ordinario e pagamento degli interessi legali (TAR Sicilia n. 1115 del 01.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo è competente a conoscere dell’ottemperanza alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cpa, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. L’eventuale univocità della somma portata dalla sentenza del giudice ordinario non esclude tale giurisdizione, né impone il ricorso all’azione esecutiva dinanzi al giudice ordinario. Il momento di cognizione ammesso in sede di ottemperanza è circoscritto a quanto strettamente consequenziale o connesso al giudicato, non essendo concepibili spazi di cognizione autonomi in relazione a sopravvenienze o lacune del giudicato. Non ricorre alcuna necessità di ulteriore cognizione quando l’inadempimento consista nella radicale omissione degli interessi legali portati dalla sentenza, non ponendosi una questione di contestazione sulla quantificazione delle somme ma di violazione di quanto disposto dal giudice ordinario.
Il Fatto
La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania n. 4262 del 20 novembre 2020, confermata in appello, con cui l’INPS era stato condannato alla restituzione delle somme trattenute sul trattamento pensionistico, «oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo». Passata in giudicato la decisione, l’Istituto ha annullato in autotutela il provvedimento di recupero e ha restituito il capitale.
La ricorrente ha dedotto la mancata corresponsione degli interessi legali, quantificati in proprio calcolo e documentati con la stampa del versamento. L’INPS si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione e chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere per avvenuta restituzione. All’udienza camerale la difesa dell’Istituto non ha saputo dare precisa risposta in ordine all’effettivo pagamento degli interessi.
La Motivazione della Corte
Il Collegio supera l’eccezione di difetto di giurisdizione rilevando che non è comprensibile la ragione per cui l’eventuale univocità della somma portata dalla sentenza del giudice ordinario dovrebbe far venir meno la giurisdizione amministrativa in sede di ottemperanza. Il richiamo è all’art. 112, comma 2, lett. c), cpa, che espressamente contempla l’azione per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato.
Il Tribunale esclude che possa condurre a diversa conclusione la ricostruzione del giudizio di ottemperanza come fattispecie a formazione progressiva, secondo cui i momenti di cognizione ammessi sarebbero solo quelli strettamente consequenziali o connessi al giudicato. Diversamente ragionando si altererebbero le regole sul riparto di giurisdizione e l’ottemperanza diventerebbe sede per attribuire al giudice amministrativo spazi di cognizione riservati ad altre giurisdizioni, come ricordato da Cons. Stato n. 4977 del 2015, Cons. Stato n. 4335 del 2020 e Cons. Stato n. 11111 del 2022.
Nel merito il ricorso è manifestamente fondato. Dalla disposizione di autotutela dell’Istituto emerge che l’importo di euro 9.035,70 costituiva il capitale, sul quale avrebbero dovuto essere calcolati e corrisposti gli interessi legali. La documentazione versata in atti dimostra che l’INPS ha proceduto alla sola restituzione del capitale, di 8 centesimi superiore alle somme trattenute, ciò che non può essere considerato pari agli interessi maturati nel periodo di illegittimo trattenimento.
Ne discende l’inesatto adempimento e la resistenza sulla base di argomentazioni manifestamente infondate, incoerenti con la stessa disposizione di annullamento in autotutela. Il Collegio accoglie quindi il ricorso, ordina all’Istituto di adottare i provvedimenti per l’esatto adempimento entro sessanta giorni e nomina commissario ad acta il Direttore regionale dell’INPS per la Sicilia. Le spese seguono la soccombenza; l’Istituto è condannato, ex art. 26 cpa, al pagamento di una somma aggiuntiva in favore della controparte e di una sanzione pecuniaria in favore del bilancio dello Stato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.