Garanzia provvisoria incompleta e soccorso istruttorio non sanante l’offerta (TAR Puglia n. 1115 del 03.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La garanzia provvisoria richiesta dalla lex specialis deve essere integralmente costituita entro il termine di presentazione delle offerte, poiché l’art. 106, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023 impone che l’offerta ne sia corredata. Un’appendice a polizza fideiussoria sottoscritta dopo tale termine non può essere valorizzata, neppure per effetto del soccorso istruttorio, che non è utilizzabile per sanare elementi essenziali dell’offerta e che non può consentire una sanatoria sostanziale e successiva. L’insufficienza del valore garantito integra carenza di un elemento essenziale dell’offerta e legittima l’esclusione anche in assenza di specifica comminatoria, senza violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione. In presenza di un provvedimento plurimotivato, la legittimità di una sola ragione ostativa è sufficiente a sorreggere l’atto.

Il Fatto

La società ricorrente partecipava a una procedura aperta sopra soglia comunitaria, indetta dalla Prefettura per la conclusione di un accordo quadro triennale di gestione di centri collettivi di accoglienza per richiedenti protezione internazionale. Veniva esclusa con provvedimento del 4.11.2024, fondato su plurime e autonome ragioni, tra cui la mancata costituzione integrale della garanzia provvisoria in data anteriore al termine di presentazione delle offerte.

La società impugnava l’esclusione con ricorso introduttivo e tre successivi atti di motivi aggiunti, chiedendo anche l’accesso agli atti di gara e la declaratoria del diritto a partecipare e a stipulare l’accordo quadro. La stazione appaltante si costituiva e chiedeva il rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che il provvedimento espulsivo è plurimotivato: più ragioni autonome lo sorreggono, talune rimaste sostanzialmente incontestate. Richiamando la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2682/2024 e n. 5453/2022), il Tribunale osserva che è sufficiente che una sola ragione resista al vaglio giurisdizionale perché il provvedimento resti indenne dalle censure. Decide tuttavia di esaminare il merito della questione di più agevole soluzione.

Sul primo motivo, il TAR accerta che il punto 12 del disciplinare contemplava espressamente la garanzia provvisoria, che la stessa ricorrente aveva costituito e inserito nel sistema telematico. Né le FAQ ministeriali, di natura meramente indicativa, possono precludere alla Prefettura di richiedere la garanzia; l’art. 128 del d.lgs. n. 36/2023 non pone preclusioni al riguardo.

Nel merito, il calcolo della garanzia operato dalla stazione appaltante è corretto. Il numero dei posti offerti ammonta a 206, e non a 200, come risulta dall’elenco di dettaglio della domanda; su tale base il valore dell’offerta è stato determinato in € 6.911.464,80 e la garanzia, applicate le riduzioni del 50% e del 10%, in € 62.203,18. Le polizze validamente stipulate garantivano invece solo € 60.000,00: l’appendice che elevava una polizza a € 31.000,00 è stata sottoscritta il 2.10.2024, dopo il termine di presentazione delle offerte.

Tale ampliamento non è ammissibile, perché violerebbe il principio di par condicio e l’art. 106, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, che impone che l’offerta sia corredata dalla garanzia. Il soccorso istruttorio non può operare come sanatoria sostanziale successiva (Cons. Stato, Sez. V, n. 804/2021; art. 101 del d.lgs. n. 36/2023). L’insufficienza della copertura legittima l’esclusione anche senza comminatoria espressa, in linea con il principio di tassatività delle cause di esclusione (Cons. Stato, Sez. V, n. 4984/2024).

Quanto agli ulteriori motivi, il Collegio li ritiene assorbiti dal difetto di interesse. Sul secondo, la valutazione di inaffidabilità è sorretta dalle plurime visite ispettive e dalle penali non contestate, idonee a integrare un grave illecito professionale ai sensi dell’art. 98, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023; non è ravvisabile alcuna necessità di comunicazione ex art. 7 della l. n. 241/1990 (Cons. Stato, Sez. II, n. 9746/2022). Il potere di autotutela è discrezionale e non coercibile.

Il ricorso e i motivi aggiunti sono respinti, con condanna alle spese e irrogazione della sanzione per violazione dei limiti di sinteticità ex art. 13-ter, comma 5, delle norme di attuazione del c.p.a..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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