Il principio del paese d’origine esclude l’obbligo contributivo del fornitore media non stabilito in Italia (TAR Lazio n. 10896 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il principio del paese d’origine, sancito dall’art. 3 della direttiva 2000/31/CE, osta a che uno Stato membro imponga a un prestatore di servizi della società dell’informazione, stabilito in un altro Stato membro, obblighi aggiuntivi quali l’iscrizione a un registro e il versamento di un contributo economico, anche qualora l’attività sia riconducibile al settore dei servizi media. La direttiva 2000/31/CE trova applicazione anche ai fornitori di servizi media, come chiarito dall’art. 4 della direttiva 2010/13/UE e dal considerando 44 della direttiva (UE) 2018/1808. La natura tributaria del contributo non esclude la verifica di compatibilità con la direttiva e-commerce, atteso che la Corte di Giustizia ha scrutinato la misura proprio alla luce di tale parametro. La domanda di annullamento di atti generali attuativi di norme impositive appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, con applicazione dell’art. 2, comma 5, d.lgs. n. 546/1992.
Il Fatto
La società ricorrente, prestatore di servizi media stabilito in Irlanda, ha impugnato la delibera AGCOM n. 475/24/CONS, recante la misura del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2025, e gli atti connessi, ivi inclusa l’iscrizione d’ufficio al Registro degli operatori di comunicazione. Ha chiesto l’annullamento dei provvedimenti e l’accertamento della non debenza del contributo, deducendo sette motivi di censura fondati, in sintesi, sulla violazione del principio del paese d’origine e sulla libera circolazione dei servizi.
L’Autorità si è costituita eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e della domanda di accertamento negativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha disatteso l’eccezione di inammissibilità richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha escluso la giurisdizione tributaria per l’impugnazione di atti generali attuativi di norme impositive, come le delibere contributive, salva l’impugnazione del singolo atto impositivo. La domanda di accertamento negativo, poi, è stata ritenuta logicamente avvinta a quella di annullamento, costituendone il presupposto necessario.
Nel merito, il Collegio ha accolto il quarto motivo, relativo alla violazione del principio del paese di origine di cui all’art. 3, par. 2, della direttiva 2000/31/CE. In applicazione della sentenza della Corte di Giustizia del 30 maggio 2024 nelle cause riunite C-664/22 e C-666/22, ha ritenuto che la direttiva osti a misure nazionali che impongano a fornitori di servizi stabiliti in altro Stato membro obblighi di iscrizione e contribuzione.
Il Collegio ha condiviso le argomentazioni del Consiglio di Stato nella sentenza n. 6660 del 2025, rendendo la statuizione applicabile non solo al settore P2B ma a tutti i servizi della società dell’informazione, ivi inclusi i servizi media. La direttiva 2000/31/CE si applica al settore media in forza dell’art. 4, par. 7, della direttiva 2010/13/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808.
Il Collegio ha inoltre disatteso la tesi dell’Autorità secondo cui la natura tributaria del contributo lo sottrarrebbe all’ambito applicativo della direttiva e-commerce, valorizzando il fatto che la Corte di Giustizia ha scrutinato la misura proprio alla luce del parametro di cui alla direttiva 2000/31/CE.
L’accoglimento del quarto motivo ha reso assorbite le ulteriori censure, essendo l’esito satisfattivo dell’interesse sostanziale della ricorrente, con annullamento degli atti impugnati e accertamento della non debenza del contributo. Le spese sono state integralmente compensate per la complessità delle questioni.
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Nota della Redazione
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