Accesso agli atti e cessata materia del contendere con soccombenza virtuale (TAR Campania n. 163 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il soddisfacimento dell’istanza di accesso agli atti intervenuto solo dopo la proposizione del ricorso determina la cessata materia del contendere. In tal caso il giudice, in applicazione della regola della soccombenza virtuale, pone le spese di lite a carico dell’amministrazione resistente. La condanna consegue all’accertamento che la pretesa ostensiva era fondata e che l’inerzia dell’amministrazione ha costretto il ricorrente ad adire il giudice. Le spese possono essere compensate rispetto al controinteressato non costituito.
Il Fatto
Il ricorrente, collaboratore scolastico, ha presentato in data 15.09.2025 istanza di accesso agli atti, trasmessa a mezzo p.e.c., per ottenere copia dei documenti relativi alla proroga di tre contratti di lavoro a tempo determinato al 31/08/2025 del personale A.T.A. per l’anno scolastico 2024/2025. I documenti richiesti riguardavano la domanda di proroga presentata da un istituto scolastico, il riscontro dell’Ufficio Scolastico Regionale, l’istruttoria svolta e i verbali di attribuzione dei contratti.
Decorso il termine senza riscontro, il ricorrente ha proposto ricorso, notificato e depositato il 6.11.2025, per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato sull’istanza. Le amministrazioni intimate, costituitesi in giudizio, hanno depositato in data 26.11.2025 la nota con cui l’amministrazione scolastica ha comunicato l’accoglimento dell’istanza, trasmettendo la documentazione richiesta. Il ricorrente, preso atto dell’esecuzione sopravvenuta, ha chiesto la declaratoria della cessata materia del contendere con condanna dell’istituto al pagamento delle spese per soccombenza virtuale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale rileva che entrambe le parti hanno concordemente concluso per la cessata materia del contendere, essendo intervenuto il soddisfacimento dell’istanza ostensiva che aveva determinato la proposizione del ricorso. Il venir meno dell’interesse alla decisione impone pertanto la declaratoria in tal senso.
La questione centrale attiene alla regolamentazione delle spese. Il Collegio applica la regola della soccombenza virtuale, rilevando che il soddisfacimento dell’istanza è avvenuto solo dopo la proposizione del ricorso. Da ciò deriva che l’inerzia dell’amministrazione ha reso necessario il ricorso giurisdizionale, con conseguente condanna delle amministrazioni resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente.
Le spese sono liquidate in € 750,00, oltre accessori di legge, con attribuzione al difensore del ricorrente che ne ha fatto anticipo e richiesta ex art. 93 c.p.c. Il Tribunale, quanto al controinteressato, dispone invece la compensazione, non essendosi questi costituito in giudizio.
Il dispositivo dichiara pertanto la cessata materia del contendere e condanna le amministrazioni resistenti al pagamento delle spese, con attribuzione antistataria in favore del difensore, e compensa le spese rispetto al controinteressato.
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Nota della Redazione
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