Trattamento ABA minore autistico: obbligo di motivazione sulle ore prescritte (TAR Campania n. 1908 del 20.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento riabilitativo con metodologia ABA rientra tra i livelli essenziali di assistenza e deve essere garantito al minore con disturbo dello spettro autistico in misura adeguata alle sue concrete condizioni di salute. L’ASL non può determinare le ore di trattamento applicando automaticamente tetti massimi prestabiliti per fasce d’età: è tenuta a una motivazione specifica e congrua che tenga conto della situazione del minore, della continuità terapeutica, delle ore già praticate e degli obiettivi raggiunti e da raggiungere. In difetto, il provvedimento di riduzione è illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione, con conseguente obbligo di ripristino dell’intensità terapeutica indicata dalla CTU.
Il Fatto
I genitori, esercenti la responsabilità genitoriale su un figlio minore con diagnosi di disturbo dello spettro autistico, hanno impugnato il progetto riabilitativo individuale con cui l’ASL aveva prescritto solo 10 ore settimanali di trattamento ABA, comprensive di supervisione e parent training. In precedenza, per effetto di un’ordinanza del Tribunale ordinario, il minore aveva ricevuto 25 ore settimanali. I ricorrenti hanno chiesto l’annullamento degli atti e l’accertamento del diritto del minore a continuare a ricevere, a carico del SSN, il trattamento intensivo in regime domiciliare e nei contesti di vita fino al diciottesimo anno di età.
La drastica riduzione delle ore, senza considerazione della gravità del quadro clinico, ha determinato la controversia davanti al giudice amministrativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal quadro normativo e giurisprudenziale in materia, richiamando la legge n. 134/2015, il d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e la pronuncia del Cons. Stato Sez. III n. 8708 del 6 ottobre 2023, che ha ricondotto il trattamento ABA tra i LEA. La Corte costituzionale, con sentenza n. 5 del 31 gennaio 2018, ha chiarito che l’assistenza sociosanitaria alle persone con disabilità rientra nei livelli essenziali di assistenza.
Il Tribunale ha respinto l’impugnazione della DGRC n. 131/2021 e del PDTA allegato: la successiva DGRC n. 42 del 31.1.2024 ha eliminato il meccanismo del monte ore massimo vincolante, riconoscendo carattere derogabile ai parametri orientativi. Nel caso concreto, però, le 10 ore erano state giustificate non in forza del PDTA, ma sul mero richiamo alla delibera aziendale del 17 dicembre 2019.
Fondato è risultato il gravame avverso tale delibera, nella parte in cui prevede trattamenti generalizzati e precostituiti per fasce d’età: essa risente dei vizi già evidenziati dal Cons. Stato nn. 10478 e 10491 del 2023, con conseguente annullamento in parte qua.
Parimenti fondata è la censura sul difetto di motivazione del PRI. L’ASL avrebbe dovuto congruamente argomentare sulle ragioni della riduzione, tenendo conto della specifica situazione del minore, delle ore già erogate, degli obiettivi raggiunti e di quelli ancora da perseguire. La CTU ha confermato un quadro di autismo di livello 3 di gravità e ha indicato l’opportunità di un percorso ABA non inferiore a 25 ore settimanali, oltre 3 ore mensili di supervisione e parent training, da mantenere fino al diciottesimo anno di età.
Il Collegio ha quindi ordinato all’ASL di garantire l’erogazione del trattamento nelle modalità indicate, con possibilità di diversa determinazione solo dopo verifica semestrale, previa nuova visita specialistica e specifica motivazione, senza applicare alcun automatismo per fasce d’età.
Nota della Redazione
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