Sanatoria edilizia e doppia conformità: prevalenza del ripristino urbanistico sul diritto all’abitazione (TAR Puglia n. 1137 del 01.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La sanatoria edilizia ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 presuppone la conformità dell’opera alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente tanto al momento della realizzazione quanto a quello della presentazione della domanda. Il diniego che si fondi sull’insuperabilità dei rilievi già esposti nel preavviso non viola l’art. 10-bis legge n. 241/1990, non essendo richiesta la puntuale confutazione analitica delle osservazioni della parte privata. Il diritto all’abitazione non ha portata assoluta e non rende illegittimo il provvedimento di ripristino, prevalendo l’interesse della collettività all’equilibrio urbanistico-edilizio. La mancata approvazione del nuovo strumento urbanistico non esonera l’amministrazione dal valutare l’istanza alla luce della normativa vigente.
Il Fatto
Il ricorrente chiedeva al Comune di Lecce il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per una civile abitazione realizzata in zona agricola. Il Dirigente del Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio negava la sanatoria, rilevando la contrarietà del progetto agli artt. 82 e 83 delle NTA del PRG vigente e all’art. 9, comma 3, legge reg. n. 6/1979.
Il ricorrente impugnava il diniego davanti al TAR Puglia, deducendo la violazione delle garanzie procedimentali, l’erronea applicazione dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e la lesione del diritto all’abitazione, con richiesta di scrutinio costituzionale. Rinunciava alla tutela cautelare e la causa giungeva alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso. Quanto alle garanzie procedimentali, richiamando Cons. Stato n. 8063 del 2023 e Cons. Stato n. 9263 del 2024, osserva che l’onere dell’art. 10-bis legge n. 241/1990 non impone la confutazione analitica delle osservazioni private: è sufficiente che le ragioni del mancato recepimento siano complessivamente percepibili. Il Comune ha espresso il diniego all’esito di una istruttoria completa, ribadendo l’insuperabilità dei rilievi già formulati. Le censure di carenza istruttoria e motivazionale sono pertanto infondate.
Sul piano sostanziale, il Tribunale ribadisce la regola della doppia conformità: ai fini della sanatoria l’intervento deve rispettare la disciplina urbanistica sia al momento della realizzazione sia a quello della domanda. Nel caso concreto la normativa applicabile è costituita dagli artt. 82 e 83 delle NTA del PRG, che impongono indici e parametri volumetrici non rispettati. Il ricorrente, sul quale gravava l’onere probatorio secondo il principio di vicinanza della prova, non ha offerto elementi idonei a sostenerne la tesi.
La perizia tecnica allegata alle osservazioni non muta l’esito: il fatto che il Comune programmi di adottare il nuovo PUG non esonera l’ufficio dal valutare l’istanza alla luce della normativa vigente. Le contestazioni sulle opere minori sono generiche e indimostrate.
Quanto al diritto all’abitazione, il Collegio richiama Cons. Stato n. 5705 del 2023: tale diritto non ha portata assoluta e l’ordine di ripristino esprime l’interesse collettivo all’equilibrio urbanistico-edilizio. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha escluso la violazione dell’art. 8 CEDU quando la situazione personale del destinatario non assuma peso determinante a fronte della consapevole realizzazione della costruzione. Il richiamo all’art. 54 c.p. è quindi inconferente. Il ricorso è respinto, con compensazione eccezionale delle spese.
Nota della Redazione
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