PUL e aree di sosta: sindacato limitato sulla discrezionalità comunale (TAR Sardegna n. 1117 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le scelte di pianificazione contenute nel Piano di utilizzazione dei litorali, nella parte in cui individuano le aree destinate alla sosta veicolare al servizio delle spiagge, costituiscono espressione di ampia discrezionalità pianificatoria comunale e sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che risultino affette da manifesta illogicità, carenza di istruttoria o travisamento dei fatti. Le valutazioni sul carico antropico massimo tollerabile e sul rapporto tra posti auto e fruibilità degli arenili, per la loro natura mutevole, vanno considerate stime prudenziali e rientrano nel merito delle scelte di governo del territorio. Non sussiste alcun divieto assoluto di realizzare aree di sosta a cielo aperto in prossimità della battigia, ove la localizzazione avvenga nell’ambito della pianificazione generale del P.U.L. e nel rispetto delle previsioni regionali sulla fascia costiera. La scelta di collocare la sosta su aree diverse da quelle proposte dal privato non integra, di per sé, disparità di trattamento, quando è sorretta da una motivazione chiara e coerente con gli accordi procedimentali stipulati con altri soggetti.
Il Fatto
La società ricorrente è proprietaria di un terreno in località Lu Impostu, compreso nella fascia di 300 metri dalla battigia, nella fascia costiera del Piano paesaggistico regionale e dichiarato di notevole interesse pubblico con D.M. 14 ottobre 1967. Nel giugno 2022 ha presentato una D.U.A. “a giorni zero” per avviare un’attività stagionale di autorimessa privata a cielo aperto.
Il Comune ha espresso parere negativo e ha poi dichiarato la decadenza della D.U.A. con ordinanza contingibile, disponendo il divieto di prosecuzione e l’ordine di rimessione in pristino. La società ha impugnato tali atti, il P.U.L. vigente e il regolamento sulla fruizione delle spiagge. Nel 2023 il Comune ha adottato una variante al P.U.L. che localizzava le aree di sosta su terreni di altri proprietari, in forza di accordi procedimentali ex art. 11 della legge n. 241/1990, escludendo l’area della ricorrente; di qui il secondo ricorso e i motivi aggiunti avverso la definitiva approvazione regionale.
La Motivazione della Corte
Riuniti i gravami, il Collegio affronta anzitutto il primo ricorso. La censura di violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 è infondata: il Comune ha comunicato i due pareri negativi motivati prima dell’atto interdittivo, garantendo il contraddittorio preventivo. Irrilevante che i pareri non richiamassero espressamente la norma, valendo il rispetto sostanziale delle regole procedimentali.
Quanto agli altri motivi, la motivazione dell’atto interdittivo poggia su elementi autonomi: la conformità anche di uno solo di essi è sufficiente a sorreggere la legittimità del provvedimento. Il Collegio ritiene condivisibile il riferimento alla disciplina del P.U.L. e del regolamento, che all’epoca vietava la sosta veicolare sulle aree di proprietà privata consentendola solo su quelle pubbliche.
Le contestazioni sul carico antropico massimo sono disattese: si tratta di stime prudenziali, per la mutevolezza dei fruitori degli arenili, che rientrano nei poteri discrezionali comunali di pianificazione dei litorali e sono insindacabili salvo travisamento o illogicità, non riscontrabili nel caso concreto.
Passando al secondo ricorso, il Collegio ritiene di prescindere dalle eccezioni di rito per l’infondatezza nel merito. La censura di contrasto con gli artt. 29, comma 4, della l.r. n. 23/1985 e art. 22 bis della l.r. n. 45/1989 è respinta: una lettura coordinata delle previsioni regionali esclude un divieto assoluto di aree di sosta in prossimità della battigia, realizzabili nell’ambito della pianificazione del P.U.L. Il Comune ha tenuto conto del carico antropico e della conformazione degli accessi.
La doglianza di disparità di trattamento è infondata: il Comune ha legittimamente scelto di localizzare la sosta su aree diverse, motivando in ordine alla non conformità per ubicazione della proposta e all’alterazione del rapporto tra posti auto e carico antropico. La scelta è sorretta da motivazione convincente, anche alla luce dei pregressi tentativi non autorizzati. Richiamata Cons. Stato, Sez. II, 25 settembre 2024, n. 7787, sull’ampia discrezionalità delle scelte urbanistiche, entrambi i ricorsi sono respinti con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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