Revoca dell’aggiudicazione dopo la stipula del contratto: carenza di potere in concreto (TAR Lazio n. 926 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Intervenuta la stipulazione del contratto di appalto di forniture o servizi, la stazione appaltante non può esercitare il potere di revoca dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990, ma deve operare con l’esercizio del diritto di recesso contrattuale. La revoca dell’aggiudicazione successiva alla conclusione del contratto configura un’ipotesi di carenza di potere in concreto, poiché la conclusione del contratto costituisce condizione per il legittimo esercizio del potere di revoca. Il presupposto del potere di revoca è la diversa valutazione dell’interesse pubblico a causa di sopravvenienze, presupposto comune al recesso, che rappresenta lo strumento corretto per incidere sul rapporto negoziale ormai concluso.
Il Fatto
La società Ecopans, risultata aggiudicataria definitiva di una procedura negoziata indetta dalla società FRZ, a totale capitale pubblico, per la fornitura di due macchine compostatrici di comunità, stipulava il contratto in data 26 aprile 2023. Dopo la stipula, la ricorrente produceva gli impianti e ne predisponeva la consegna, senza ricevere indicazioni dalla committente. Nel gennaio 2026, la società FRZ disponeva l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione, richiamando la clausola del disciplinare di gara che prevedeva la revoca in caso di mancata conferma dei fondi regionali. Avverso tale determinazione, la società Ecopans proponeva ricorso, deducendo la violazione dell’art. 21-nonies e dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla controinteressata, rilevando come il Comune di Ventotene non fosse un controinteressato, essendo il rapporto giuridico intercorso esclusivamente tra la stazione appaltante FRZ e la società aggiudicataria.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso. La determina impugnata, pur qualificata come annullamento d’ufficio, costituisce sostanzialmente una revoca dell’aggiudicazione definitiva, poiché i motivi dell’autotutela non attenevano a un vizio originario di illegittimità, ma a cause sopravvenute, ossia la mancata erogazione dei fondi e il deterioramento dei rapporti tra il Comune e la società FRZ. La clausola invocata avrebbe potuto consentire la revoca della gara o la sua mancata aggiudicazione, non certo la revoca di un’aggiudicazione già intervenuta.
Quanto alla qualificazione del provvedimento come revoca, il Tribunale ha richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, dopo la stipula del contratto, l’amministrazione non può più esercitare il potere di revoca, ma deve agire tramite il diritto di recesso. Il Collegio ha fatto proprio il principio affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2014, esteso dall’art. 109 d.lgs. n. 50/2016 anche alle forniture e ai servizi: la norma sul recesso sarebbe sostanzialmente inutile se l’amministrazione potesse sempre ricorrere alla meno costosa revoca.
Nel caso di specie, la revoca è intervenuta tre anni dopo la stipula del contratto, dopo la realizzazione delle macchine e nonostante la disponibilità dell’aggiudicataria a consegnarle. Il TAR ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento e condannando la resistente al pagamento dell’importo di € 144.842,23, oltre interessi e rivalutazione, detratto l’utile di commessa.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.