Dotazione parcheggi e contributo aggiuntivo volontario: il calcolo sulla SL e i limiti delle convenzioni urbanistiche (TAR Lombardia n. 302 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La soglia di 250 mq di SL prevista dall’art. 19 delle NTA per le destinazioni turistico-ricettive e terziarie può essere interpretata non come una franchigia da scomputare, ma come una soglia di applicabilità dell’obbligo di dotazione, il cui superamento legittima il calcolo dell’intera superficie di ampliamento. La richiesta di un contributo aggiuntivo, ancorché definito “volontario”, è ammissibile se assunta su base negoziale dal privato, purché non risulti espropriativa o tale da rendere non conveniente l’operazione. In sede cautelare, la mera natura patrimoniale del pregiudizio e la possibilità di un provvedimento definitivo diverso da quello impugnato escludono l’attualità del periculum.
Il Fatto
La società ricorrente, proprietaria di un edificio in Bergamo che ospita la struttura ricettiva “Life Source Hotel” con annessi servizi sanitari, realizzato sulla base di una convenzione urbanistica del 18 giugno 2015, ha presentato istanza di permesso di costruire per un ampliamento in sagoma di 400 mq di SL. Il Comune ha chiesto la verifica della dotazione di parcheggi ad uso pubblico, calcolandola sull’intera SL di ampliamento (200 mq) e non solo sulla parte eccedente la soglia di 250 mq prevista dall’art. 19 delle NTA. Il Comune ha inoltre subordinato la monetizzazione degli standard alla sottoscrizione di un impegno per un contributo aggiuntivo di € 40.000,00.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, nella delibazione sommaria della fase cautelare, ha ritenuto assorbente l’insussistenza del periculum in mora. La questione relativa al criterio di computo della dotazione minima di parcheggi incide unicamente sulla determinazione di un obbligo patrimoniale, senza arrecare un pregiudizio attuale e irreparabile alla società. Il mancato riconoscimento dell’invocata agevolazione economicamente non costituisce un danno che richieda tutela urgente.
Quanto al primo motivo di ricorso, la Corte ha osservato che la tesi del Comune, che calcola la dotazione sull’intera SL una volta superata la soglia di 250 mq, non appare in contrasto con l’art. 19 delle NTA. La questione interpretativa si incentra sulla natura dell’esigenza di aree a standard, che potrebbe non procedere linearmente all’aumentare della SL per le destinazioni turistico-ricettive e terziarie. Oltre una certa soglia, cambia qualitativamente il tipo di servizi insediabili e il richiamo sul pubblico, rendendo ragionevole la richiesta del massimo delle urbanizzazioni.
Riguardo al secondo ordine di censure, che contesta la legittimità del contributo aggiuntivo, la Corte ha riconosciuto che le convenzioni urbanistiche sono strumenti di uso comune e che il privato può liberamente accettare un maggior onere per la valorizzazione immobiliare autorizzata. Tale contribuzione ha una finalità redistributiva e compensa le differenze di valore create dalla zonizzazione, a condizione che rispetti principi di equità, proporzionalità e non manifesta irragionevolezza, come richiamato dai precedenti del Cons. di Stato, Sez. IV.
La mancanza di attualità del pericolo è confermata anche dalla circostanza che residuano margini in sede amministrativa per arrivare a una determinazione definitiva diversa da quella impugnata, sia per le dotazioni dovute sia per la quantificazione del contributo. La misura cautelare sospensiva o propulsiva non può quindi essere concessa. La particolarità della fattispecie ha giustificato l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
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Nota della Redazione
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