Sei scatti stipendiali nel TFS anche per cessazione a domanda del militare (TAR Puglia n. 1117 del 23.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 va valorizzato nella base di calcolo del trattamento di fine servizio anche quando la cessazione dal servizio avvenga a domanda del dipendente, e non soltanto per limiti di età, inabilità o decesso. Il riconoscimento richiede il duplice presupposto dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. La norma si applica a tutto il personale delle forze di polizia, ad ordinamento civile e militare, nel quadro della progressiva omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale del comparto sicurezza. L’inosservanza del termine del 30 giugno per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza non produce alcun effetto decadenziale, essendo il termine funzionale solo alla decorrenza del collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Sulle somme dovute spettano i soli interessi, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente alla Polizia di Stato e cessato dal servizio presso le Forze Armate l’11.3.2016 con la qualifica di 1° Maresciallo Luogotenente, aveva 57 anni e 41 anni, 6 mesi e 1 giorno di servizio utile. Con istanza agli uffici competenti chiedeva la riliquidazione dell’indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali nella relativa base di calcolo.
L’INPS, con nota del 16.02.2021, respingeva la richiesta sostenendo che il beneficio è valorizzato sul TFS solo in caso di cessazione per limiti di età, decesso o inabilità. Il ricorrente impugnava la nota e, ove occorresse, i prospetti di liquidazione del 19.3.2018 e del 7.3.2019, chiedendo l’accertamento del diritto al ricalcolo con interessi e rivalutazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama le coordinate già fissate dal Consiglio di Stato (Sez. II n. 2985 del 2023 e n. 2762 del 2023) sull’estensione del beneficio a tutte le forze di polizia. L’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 aveva esteso i sei scatti ai sottufficiali delle Forze armate, ma nel solo caso di cessazione per età, inabilità o decesso: quella previsione deve però ritenersi abrogata dall’art. 2268, comma 1, n. 872, del C.o.m., senza reviviscenza della formulazione originaria.
Resta fermo, per tutte le forze di polizia, l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, che nel quadro della omogeneizzazione del trattamento economico e previdenziale del comparto sicurezza estende l’istituto al personale della Polizia di Stato e alle forze di polizia con qualifiche equiparate. La nozione di forze di polizia va intesa in senso ampio, anche in ragione dello scopo del decreto, come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa richiamata.
Quanto all’ambito oggettivo, l’art. 6-bis, comma 2, riconosce il beneficio al personale che chieda di essere collocato in quiescenza con 55 anni di età e 35 anni di servizio utile: anche la cessazione a domanda fa quindi sorgere il diritto, in presenza del duplice presupposto. Nel caso concreto il ricorrente possiede entrambi i requisiti, essendo ex appartenente a una forza di polizia con l’anzianità anagrafica e contributiva richiesta.
Il Collegio respinge l’eccezione dell’INPS sul termine del 30 giugno: la sua inosservanza non comporta conseguenze decadenziali, perché il termine serve solo a far decorrere il collocamento a riposo dal primo gennaio dell’anno successivo. Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del diritto ai sei scatti ai fini del TFS e condanna dell’INPS alla rideterminazione dell’indennità.
Sulle somme dovute spettano i soli interessi, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, espressamente esclusa dagli art. 16, comma 6, della legge n. 412/1991 e art. 22, comma 36, della legge n. 724/1994. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Nota della Redazione
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