Emersione lavoro irregolare, riesame inutile e permesso per attesa occupazione (TAR Marche n. 111 del 31.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nella procedura di emersione dal lavoro irregolare il diniego opposto dallo Sportello Unico per l’immigrazione non è viziato per difetto di motivazione quando dia conto, anche mediante il richiamo del parere dell’ispettorato territoriale del lavoro, della mancata ottemperanza del datore di lavoro alle prescrizioni del decreto Flussi e dell’insussistenza della causa di forza maggiore. Il lavoratore che, nel procedimento di riesame disposto in sede cautelare, non produca la documentazione richiesta dall’Amministrazione e non alleghi alcunché in giudizio non può dolersi dell’illegittimità del provvedimento, risultando la pretesa sostanziale priva di prova. Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone, secondo la Corte costituzionale n. 209 del 2023, il superamento della fase di ammissione e l’accertamento ab origine dei requisiti di emersione, non potendo supplire al loro difetto. Ne consegue che l’Amministrazione non è tenuta a valutare l’istanza in via alternativa.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino extracomunitario, impugna il provvedimento con cui la Prefettura di Ascoli Piceno ha respinto la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare presentata in suo favore. Il diniego, mai notificatogli, è stato comunicato solo al datore di lavoro, titolare di un’azienda agricola biologica, ed è motivato sul rilievo che questi, pur avendo ottenuto il nulla osta per l’assunzione di quattro lavoratori con il decreto Flussi 2011, non aveva instaurato i rapporti di lavoro né sottoscritto i contratti.

Il ricorrente deduce la genericità della motivazione, per l’omessa identificazione dei lavoratori non assunti, e la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, per non aver l’Amministrazione valutato le osservazioni sulla risalenza della causa ostativa e sulla forza maggiore. Chiede in subordine il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Con ordinanza n. 325 del 2.09.2022 il TAR accoglie l’istanza cautelare ai fini del riesame, sul presupposto che la mancata disponibilità del lavoratore possa integrare la forza maggiore dell’art. 103, comma 9, del D.L. n. 34/2020.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude anzitutto il dedotto difetto di motivazione: l’atto impugnato dà conto della mancata ottemperanza del datore di lavoro alle prescrizioni sulla regolarizzazione dei beneficiari di nulla osta risalenti al decreto Flussi del 2011. Quanto alla memoria procedimentale, il provvedimento riproduce l’ampio parere dell’ispettorato territoriale del lavoro sull’insussistenza di prova della forza maggiore. Per la giurisprudenza richiamata — TAR Lazio, sez. III ter, n. 8253 del 2022 — non si impone la puntuale confutazione di ogni argomentazione della parte, essendo sufficiente una motivazione complessivamente logica e razionale.

Il ricorso cade però sul piano probatorio. Dopo l’ordinanza propulsiva la Prefettura ha chiesto, con note del 5 e 20 settembre 2022, la documentazione necessaria al riesame, senza riceverla. Il ricorrente non ha avviato alcuna interlocuzione con lo Sportello Unico, non ha prodotto documenti integrativi e non ha replicato alla relazione depositata il 3 maggio 2023. Il riesame, pur attivato, è rimasto quindi incompleto per inerzia dell’interessato: anche superando le ragioni ostative dell’Amministrazione, la procedura non sarebbe approdata a esito favorevole.

Sulla richiesta alternativa di permesso per attesa occupazione il TAR richiama la Corte costituzionale n. 209 del 2023: il titolo può essere riconosciuto solo allo straniero che abbia superato la fase dell’ammissione e sia giunto alla convocazione per la stipula del contratto di soggiorno. Il rilascio presuppone l’accertamento ab origine dei requisiti di emersione; il requisito redditizio del datore di lavoro previene elusioni e regolarizzazioni di rapporti fittizi. Le procedure del 2012 e del 2020, per presupposti e finalità, non sono omogenee, con esclusione della lesione dell’art. 3 Cost.

Resta confermata la correttezza della circolare n. 2399 del 24 luglio 2020, che limita il permesso ai casi di interruzione del rapporto per forza maggiore, e della successiva circolare n. 4623 del 17 novembre 2021. Non sussiste dunque alcun onere dell’Amministrazione di valutare l’istanza in via alternativa. Il ricorso è respinto; per l’esito del giudizio il Collegio revoca l’ammissione al gratuito patrocinio provvisoriamente disposta, per insussistenza del presupposto della non manifesta infondatezza, e compensa le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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