Diniego visto per studio legittimo per insufficienza prova mezzi finanziari (TAR Lazio n. 6848 del 16.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, la valutazione circa la sussistenza dei requisiti economici del richiedente è di esclusiva competenza della rappresentanza diplomatico-consolare e non richiede un obbligatorio contraddittorio procedimentale. La relativa determinazione può essere sindacata dal giudice amministrativo solo entro i limiti del vizio di eccesso di potere, restando insindacabile nel merito. Ne consegue che il diniego fondato sulla ritenuta insufficienza e sulla costituzione solo strumentale della disponibilità finanziaria, documentata da un versamento effettuato in prossimità della domanda, è legittimo laddove il richiedente non offra elementi di giudizio idonei a superare i rilievi formulati.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino pakistano, aveva presentato istanza per il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio, inoltrata all’Ambasciata d’Italia in Islamabad. Avverso il silenzio serbato sulla richiesta di fissazione dell’appuntamento, aveva proposto ricorso, successivamente integrato con motivi aggiunti a seguito dell’adozione del provvedimento di diniego, intervenuto il 19 settembre 2025.
Il provvedimento impugnato era motivato con riferimento alla mancata dimostrazione di sufficienti mezzi finanziari per il mantenimento nel corso degli studi, evidenziando che il saldo del conto corrente del padre del richiedente, pari a circa 9.384,91 euro, risultava costituito a seguito di un versamento effettuato pochi giorni prima della presentazione dell’istanza, apparentemente strumentale al raggiungimento del requisito economico.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato l’improcedibilità del ricorso introduttivo, avente ad oggetto il mero contegno omissivo dell’Amministrazione, e ha disposto la conversione del rito ai sensi dell’art. 32 c.p.a. per la trattazione dei motivi aggiunti.
Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondate le censure articolate avverso il diniego. In particolare, ha rilevato che le argomentazioni difensive del ricorrente, volte a dimostrare l’appartenenza a un nucleo familiare benestante e la capacità economica del padre, si sostanziavano in mere affermazioni assertive, prive di riscontri documentali idonei a superare il rilievo concernente la costituzione della disponibilità finanziaria in prossimità della domanda.
Quanto alla dedotta violazione dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 850 del 2011, la Corte ha chiarito che il rilievo attribuito dalla norma al colloquio con il richiedente il visto non integra uno snodo procedimentale indefettibile ai fini dell’adozione del provvedimento conclusivo. La valutazione della documentazione e delle condizioni socio-economiche del richiedente resta, infatti, di esclusiva competenza della rappresentanza diplomatica.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha respinto i motivi aggiunti, compensando integralmente le spese di lite in ragione della peculiarità della controversia.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.