Scrutinio finale e voto di condotta insufficiente (TAR Emilia-Romagna n. 111 del 16.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio impugnatorio avverso il verbale di scrutinio finale, la dichiarazione resa in udienza dalla parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione determina la improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.. La regolazione delle spese segue il criterio della soccombenza virtuale, valutata alla stregua dell’esito ipotetico del giudizio. Ai fini della ammissione alla classe successiva è decisivo il voto di comportamento: l’art. 4, comma 5, d.P.R. n. 122/2009 richiede un voto non inferiore a sei decimi in condotta e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina. L’insufficienza in comportamento giustifica la non ammissione, anche in presenza di ulteriori gravi insufficienze, e il provvedimento risulta adeguatamente motivato.
Il Fatto
I genitori, esercenti la responsabilità genitoriale su un minore iscritto a un istituto di istruzione superiore di Bologna, impugnavano il verbale di scrutinio finale con cui il Consiglio di classe non aveva ammesso lo studente alla classe successiva, unitamente alla comunicazione e alla pagella. Il giudizio negativo si fondava su una valutazione complessiva, comprensiva del voto di cinque in comportamento e di due ulteriori gravi insufficienze.
I ricorrenti deducevano disparità di trattamento rispetto ad altri studenti ammessi con debiti formativi, la mancata considerazione dell’intero percorso scolastico e del miglioramento tra i due periodi, l’ingiustificata insufficienza in condotta e il difetto di motivazione sulla scelta della non ammissione in luogo della sospensione del giudizio. Il Ministero dell’Istruzione e l’istituto resistevano, chiedendo il rigetto. Con ordinanza n. 452 del 2022 l’istanza cautelare era respinta per infondatezza dei vizi dedotti.
La Motivazione della Corte
All’udienza pubblica del 6 dicembre 2023 i ricorrenti dichiaravano di non avere più interesse alla decisione. Preso atto di tale dichiarazione, il Collegio dichiara il ricorso improcedibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., non residuando alcun interesse alla pronuncia nel merito.
La questione delle spese viene risolta applicando il criterio della soccombenza virtuale. Il Collegio valuta cioè l’esito ipotetico del giudizio e lo ritiene negativo per la parte ricorrente, richiamando quanto già evidenziato nell’ordinanza che aveva respinto l’istanza di sospensione cautelare.
Sul merito dell’ammissione alla classe successiva, il Tribunale ritiene decisiva l’insufficienza di cinque decimi riportata in comportamento. Richiama l’art. 4, comma 5, d.P.R. n. 122/2009, secondo cui sono ammessi alla classe successiva gli alunni che conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina, con valutazione finale riferita a ciascun anno scolastico.
Il Collegio osserva inoltre che il provvedimento di non ammissione risultava adeguatamente motivato anche alla luce delle due ulteriori gravi insufficienze riportate dallo studente. Le doglianze articolate in ricorso su tale profilo sono pertanto considerate infondate.
Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in euro 1.000,00 oltre oneri di legge.
Nota della Redazione
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