Il diniego di cittadinanza può fondarsi sui precedenti penali del coniuge e sulla mancata autosufficienza economica (TAR Lazio n. 11845 del 30.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione, nel valutare la domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992, può legittimamente tener conto dei precedenti penali a carico di componenti del nucleo familiare nel quale l’istante è inserito, quale indice di un non adeguato livello di integrazione nella comunità nazionale. L’autosufficienza economica costituisce requisito imprescindibile per il conseguimento dello status civitatis, che deve essere posseduto sia al momento della presentazione della domanda sia in quello successivo, dovendo essere mantenuto fino al momento del giuramento, ai sensi dell’art. 4, comma 7, d.P.R. n. 572/1993. Tale requisito deve essere valutato in capo al richiedente e al suo nucleo familiare, e la sua assenza è da sola idonea a fondare il legittimo diniego.
Il Fatto
La ricorrente, cittadina marocchina, presentava istanza di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), legge n. 91/1992, risiedendo in Italia in modo continuativo da oltre dieci anni ed essendo titolare di un permesso di soggiorno UE di lungo periodo. L’Amministrazione notificava prima un preavviso di rigetto e successivamente un provvedimento di diniego, motivato sulla base dei precedenti penali del marito e dell’asserita dichiarazione mendace resa dall’istante circa il possesso dei requisiti etici in capo ai propri familiari. Avverso tale provvedimento la ricorrente proponeva ricorso, deducendo violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione e carenza di istruttoria.
La Motivazione della Corte
Il TAR rileva che la gravità dei pregiudizi penali intestati al coniuge della ricorrente, unitamente alle circostanze di luogo e di tempo in cui i reati sono stati commessi, appaiono rilevanti nel far emergere un non adeguato livello di integrazione dell’intero nucleo familiare, a dispetto dei benefici già riconosciuti alla ricorrente e ai suoi congiunti.
Il Collegio sottolinea che l’autosufficienza economica, allo stato assente in capo alla ricorrente e al suo nucleo familiare, è da ritenersi requisito imprescindibile per il conseguimento dello status civitatis, la cui assenza è da sola in grado di fondare il legittimo diniego. Detto requisito deve essere posseduto sia al momento della presentazione della domanda sia in quello successivo, dovendo essere mantenuto fino al momento del giuramento, come previsto dall’art. 4, comma 7, d.P.R. n. 572/1993.
In base ad autorevole orientamento giurisprudenziale, l’Amministrazione può tener conto anche dei pregiudizi a carico di componenti del nucleo familiare nel quale l’istante è inserito, dovendosi in tali casi valutare lo scarso inserimento dell’intero nucleo nel contesto sociale. Nel caso di specie, proprio l’assenza di un proprio reddito da lavoro della ricorrente è stata considerata indizio della mancata integrazione.
Il provvedimento impugnato contiene una valutazione della rilevanza ostativa dei comportamenti del coniuge, ivi compreso l’aver sottaciuto nell’istanza la sussistenza dei relativi pregiudizi penali, sia sotto il profilo della qualificazione penalistica sia per le implicazioni negative di ordine extrapenale, in un’ottica complessiva estesa alla condotta di vita e all’assenza di reddito da lavoro.
Il Collegio conclude pertanto che il provvedimento è sorretto da un compendio istruttorio e motivazionale adeguato, immune dai vizi lamentati, e respinge il ricorso, compensando le spese del giudizio data la particolarità del caso.
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Nota della Redazione
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