Ottemperanza per la Carta del docente: obbligo di esecuzione del giudicato entro sessanta giorni (TAR Lazio n. 13476 del 22.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, accertata la rituale notifica della sentenza passata in giudicato e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, ordina all’Amministrazione di dare integrale esecuzione al giudicato. In caso di perdurante inottemperanza, nomina un commissario ad acta affinché provveda in luogo dell’Amministrazione. Non sussistono, allo stato, i presupposti per la condanna al pagamento delle penalità di mora, che può essere disposta solo in caso di ulteriore inerzia oltre i termini assegnati.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, ha agito dinanzi al Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Lavoro, ottenendo una sentenza che ne ha accertato il diritto a fruire della Carta elettronica del docente di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, condannando l’Amministrazione all’attribuzione del beneficio per l’importo di 1.000,00 euro. La sentenza, passata in giudicato e ritualmente notificata, non è stata eseguita dall’Amministrazione nel termine di legge. Il ricorrente ha pertanto proposto ricorso per l’ottemperanza. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con memoria di stile, senza svolgere attività difensiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento del ricorso: il giudicato è passato in cosa giudicata, è stato notificato all’Amministrazione ed è inutilmente decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. La sentenza del giudice ordinario ha riconosciuto il diritto del ricorrente alla Carta elettronica, sicché l’Amministrazione è tenuta a dare piena esecuzione alla pronuncia.
Il TAR ha quindi ordinato al Ministero di provvedere all’attribuzione del beneficio entro sessanta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale preposto alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, con facoltà di delega e senza compenso, affinché provveda entro ulteriori sessanta giorni.
Il Collegio ha infine ritenuto di non disporre, allo stato, le penalità di mora di cui all’art. 114, quarto comma, cod. proc. amm., potendo la parte richiederle in caso di perdurante inottemperanza oltre i termini assegnati. Le spese di lite sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario, e la sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all’OIV per gli eventuali seguiti di competenza.
Nota della Redazione
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