Servizio strumentale al ciclo idrico e verifica equivalenza CCNL e anomalia offerta (TAR Lazio n. 111 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
I contratti strumentali alle attività del settore idrico rientrano tra quelli esclusi dall’applicazione integrale del codice dei contratti pubblici e sono soggetti alle sole disposizioni del libro III, con applicazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 36/2023 e non dell’art. 110. La verifica di equivalenza tra il CCNL indicato dalla lex specialis e quello dichiarato dall’aggiudicatario è disciplinata dalla clausola del disciplinare di gara, che non è tenuta a riprodurre il subprocedimento degli artt. 11 e 110. Il giudizio positivo di equivalenza è sindacabile solo se il ricorrente allega elementi idonei a metterne in dubbio la ragionevolezza, secondo l’analogia con il controllo di non anomalia. La scelta di non attivare la verifica facoltativa di anomalia è espressione di ampia discrezionalità e non richiede motivazione, salvo macroscopica illogicità o errore di fatto. L’onere di allegare gli indici di incongruità grava sul ricorrente.

Il Fatto

La società ricorrente impugna l’aggiudicazione, disposta da una società affidataria del servizio idrico integrato, di un appalto avente ad oggetto l’elaborazione grafica delle bollette e dei solleciti. La procedura è aperta, con inversione procedimentale e criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo a base di gara inferiore alla soglia di rilevanza europea.

La ricorrente, collocatasi seconda in graduatoria, deduce due motivi. Il primo contesta la mancata verifica di equivalenza tra il CCNL delle aziende ICT indicato dalla lex specialis e quello metalmeccanico dichiarato dall’aggiudicataria. Il secondo contesta la mancata attivazione del subprocedimento di verifica facoltativa di anomalia. La stazione appaltante e la controinteressata eccepiscono l’inammissibilità e, nel merito, l’infondatezza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di intempestività: in assenza di esclusione, il termine di impugnazione decorre dalla comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, restando irrilevante la conoscenza degli atti endo-procedimentali. Le eccezioni di genericità dei motivi sono invece assorbite nel merito.

Sul primo motivo il Tribunale ricostruisce il quadro normativo. L’oggetto della prestazione è strumentale rispetto alle attività dell’art. 148 del d.lgs. n. 36/2023, sicché il contratto è escluso dall’applicazione diretta e integrale del codice e soggetto alle sole disposizioni del libro III. Richiamando l’art. 141, comma 3, il Collegio afferma che ai settori esclusi si applica l’art. 11 ma non l’art. 110, con la conseguenza che la verifica di equivalenza è regolata dall’art. 21, comma 2, del disciplinare di gara.

Tale clausola, non impugnata, richiede una verifica semplificata: è sufficiente che l’aggiudicatario abbia dichiarato un CCNL ritenuto equivalente e che l’amministrazione abbia dato atto della verifica. Entrambi i presupposti sussistono: la dichiarazione di equivalenza risulta dalla domanda di partecipazione, e il r.u.p. ha attestato le specifiche verifiche svolte. La censura è quindi infondata nel merito, e non inammissibile.

Il Collegio richiama l’orientamento del TAR Piemonte, sez. I, n. 1249 del 2024: in analogia con il giudizio di non anomalia, non è illegittima l’aggiudicazione per la mancata esplicitazione delle ragioni del giudizio positivo, ma è onere del ricorrente allegare elementi che ne minino la ragionevolezza. Onere non assolto.

Sul secondo motivo, la scelta di attivare la verifica facoltativa di congruità è espressione di ampia discrezionalità, sindacabile solo per macroscopica illogicità o errore di fatto, con richiamo a plurimi precedenti tra cui TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 22632 del 2024 e Cons. Stato, sez. V, n. 9255 del 2024. Il costo della manodopera al rialzo non basta: occorre dimostrare l’incidenza effettiva sull’utile. Il punteggio tecnico conferma che l’offerta non sfiora la soglia di sospetto di anomalia dell’art. 20, comma 1, del disciplinare. Il ricorso è integralmente rigettato, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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