Regolazione del traffico e competenza dirigenziale, non del Sindaco (TAR Lombardia n. 111 del 14.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di regolazione della circolazione sulle strade comunali i provvedimenti adottati ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.lgs. n. 285/1992 hanno natura tipicamente gestoria ed esecutiva e appartengono alla competenza dei dirigenti. La competenza che il codice della strada assegna al Sindaco deve essere coordinata con la sopravvenuta disciplina dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, che riserva ai dirigenti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, salvo che la legge o lo statuto li ricomprendano tra le funzioni di indirizzo politico. Non integra deroga al riparto la circostanza che i provvedimenti non siano enumerati dall’art. 107, comma terzo, attesa la natura esemplificativa dell’elenco. Il ricorso avverso la determinazione reiettiva sindacale è ammissibile, poiché il diritto di proprietà del ricorrente radica una posizione differenziata e qualificata e quindi un interesse legittimo.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile in una via del Comune di Daverio, ha chiesto all’amministrazione l’adozione di provvedimenti di regolamentazione del traffico ai sensi degli artt. 6 e ss. del D.lgs. n. 285/1992. Lamentava il transito quotidiano di mezzi pesanti diretti a uno stabilimento produttivo vicino, la sosta irregolare degli automezzi, il pericolo per la sicurezza e i danni ripetuti alla recinzione.

Il Sindaco ha riscontrato l’istanza con nota del 28 novembre 2023, escludendo l’opportunità di limitare il transito pesante e di istituire un senso unico, e impegnandosi a monitorare la situazione. La ricorrente ha proposto ricorso contro il silenzio e per l’annullamento della nota. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda contra silentium, disponendo la conversione in rito ordinario quanto alla domanda impugnatoria.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni del Comune. Quella di improcedibilità non regge: la soluzione organizzativa adottata dalla società privata, che ha spostato gli accessi dei mezzi pesanti, non ha carattere certo e definitivo, potendo essere modificata in ogni momento, e mancano provvedimenti amministrativi di efficacia erga omnes.

Quanto all’inammissibilità per tutela di un diritto soggettivo, il Tribunale osserva che il diritto di proprietà determina una posizione differenziata e qualificata rispetto alla domanda rivolta al Comune. L’azione sottende un interesse legittimo, ai sensi dell’art. 7 c.p.a., e il ricorso è ammissibile.

Nel merito il Collegio accoglie il primo motivo, di incompetenza. Il combinato disposto degli artt. 5, 6 e 7 del codice della strada assegna al Sindaco il potere di regolare la circolazione nei centri abitati, ma tali norme, risalenti al 1992, vanno coordinate con l’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000. Il comma 5 di questa disposizione attribuisce ai dirigenti gli atti di gestione non ricompresi espressamente tra le funzioni di indirizzo politico. La competenza sindacale in tema di limitazioni della circolazione è quindi attratta nella sfera dirigenziale.

I provvedimenti che disciplinano la circolazione sulla viabilità comunale, le modalità di accesso, i divieti per categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni assumono natura gestoria ed esecutiva. Non si giustifica alcuna deroga al riparto, richiamando il Collegio il precedente TAR Milano sez. III 13 aprile 2018, n. 1012 e la natura esemplificativa dell’elenco dell’art. 107, comma terzo, secondo TAR Toscana Firenze, Sez. I, 12 aprile 2023, n. 380.

Non operano neppure gli artt. 50 e 54 del T.U.EE.LL.: difettano i presupposti di urgenza e straordinarietà, essendo stato il Comune sollecitato a provvedimenti di regolazione ordinaria. La determinazione reiettiva spettava dunque al dirigente, che dovrà valutare la situazione di fatto e le previsioni del PGT. L’eventuale ripensamento generale della viabilità spetta invece al Consiglio comunale, ai sensi dell’art. 42 del D.lgs. n. 267/2000. L’accoglimento del motivo di competenza preclude l’esame delle altre censure, secondo Ad. Plen. n. 5/2015. La nota è annullata, con spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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