Rigetto del rinnovo per precedenti penali e sindacato sul reddito dichiarato (TAR Sicilia n. 1123 del 21.03.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo è legittimo quando l’amministrazione fonda la propria determinazione su plurime e concorrenti ragioni di merito, tra cui i precedenti penali dell’istante e l’inattendibilità delle dichiarazioni reddituali prodotte. La condanna per ricettazione incidendo sulla valutazione di pericolosità sociale, giustifica il rigetto anche a prescindere dalla completezza della documentazione fiscale. La mancata produzione, nel termine assegnato con il preavviso di rigetto, della documentazione richiesta e l’integrale contestazione dei presupposti rendono il ricorso manifestamente infondato ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., con conseguente condanna alle spese.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo, presentava istanza di rinnovo nel 2016. La Questura di Catania comunicava un primo preavviso di rigetto, ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, rilevando la mancata produzione del Modello Unico, dei modelli F24 quietanzati e del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. Il ricorrente produceva parte della documentazione richiesta, ma l’amministrazione reiterava il preavviso contestando ulteriori carenze documentali.
Nel 2019 il ricorrente inoltrava ulteriore documentazione, tra cui modelli F24, registri dei corrispettivi e fatture di acquisto. Il giorno successivo la Questura adottava il provvedimento di rigetto, fondandolo su tre ragioni: la condanna riportata dalla Corte di Appello di Catania nel 2018 per ricettazione, la mancata produzione della documentazione richiesta e l’inattendibilità delle dichiarazioni reddituali, ritenute strumentali al solo fine di ottenere il rinnovo. Seguiva l’invito a lasciare il territorio nazionale entro quindici giorni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rigetta il ricorso perché manifestamente infondato, avvalendosi della facoltà di decisione in forma semplificata prevista dall’art. 74 cod. proc. amm., che consente di motivare mediante sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto risolutivo.
Il giudice individua il nucleo della controversia nelle ragioni di merito poste a fondamento del diniego. Tra queste assume rilievo centrale la condanna per ricettazione riportata dall’istante, rispetto alla quale il ricorrente si era limitato a dedurre di non averne avuto contezza. La difesa dell’amministrazione evidenzia, tuttavia, che l’interessato aveva impugnato quella sentenza per Cassazione, circostanza risultante dal certificato dei carichi pendenti acquisito agli atti.
La Corte ritiene dunque non credibile la dedotta ignoranza del precedente penale e valorizza la complessiva valutazione di merito operata dalla Questura, che aveva messo in correlazione i precedenti con l’affidabilità delle dichiarazioni reddituali. Le dichiarazioni, in assenza di ulteriore documentazione probante, erano state qualificate come mere autocertificazioni, insufficienti a comprovare l’effettività e la liceità dei redditi dichiarati.
Il Collegio non ritiene di dover sindacare in modo analitico la legittimità della richiesta documentale avanzata con il secondo preavviso di rigetto, poiché la sussistenza di una pluralità di ragioni concorrenti sostiene autonomamente la determinazione amministrativa. La condanna penale, di per sé, costituisce ragione sufficiente a fondare il diniego, e la documentazione integrativa prodotta in ritardo rispetto al termine assegnato non ne elimina la portata.
Il ricorso è pertanto respinto con integrale conferma del provvedimento impugnato. Il ricorrente è condannato alle spese di lite, liquidate in complessivi euro duemila oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
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