Diniego di sanatoria per serre agricole non conformi agli strumenti urbanistici (TAR Puglia n. 1002 del 30.08.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dall’amministrazione sull’istanza di accertamento di conformità urbanistica ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 ha valore di silenzio-rigetto; decorso il termine non sussiste obbligo di provvedere, ma permane la facoltà di provvedere espressamente. Il successivo diniego esplicito, adottato dopo rinnovata istruttoria, non è meramente confermativo, bensì atto di conferma a carattere novativo e sostitutivo: il ricorso avverso il silenzio-rigetto diviene pertanto improcedibile per sopravvenuta carenza di utilità. La realizzazione di serre è soggetta al titolo concessorio e al rispetto dei parametri urbanistici ed edilizi; in difetto, non sono dimostrati i presupposti della sanatoria.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di un’azienda agricola, ha presentato nel 2020 istanza di accertamento di conformità urbanistica ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 per alcune difformità realizzative relative a tre serre agricole rispetto a quanto assentito con un permesso di costruire del 2015. Il Comune di Otranto, dopo un parere idrogeologico negativo, ha dapprima rigettato l’istanza; il TAR ha annullato quel provvedimento, con salvezza della riedizione del potere amministrativo.

Decorso il termine di sessanta giorni senza riscontro, la ricorrente ha impugnato il diniego per silentium. In corso di causa il Comune ha adottato una determina esplicita di rigetto, impugnata con motivi aggiunti. La difesa comunale ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto il ricorso introduttivo, dichiarandolo improcedibile. Il silenzio sull’istanza di conformità urbanistica ha valore di silenzio-rigetto; una volta decorso il termine non vi è obbligo di provvedere, ma resta la facoltà di farlo espressamente, nella specie esercitata dopo un supplemento istruttorio.

Da ciò consegue che il tardivo diniego esplicito non è meramente confermativo del silenzio, ma costituisce atto di conferma a carattere novativo e sostitutivo. Richiamando Consiglio di Stato n. 2209 del 2014, il Tribunale chiarisce che l’improcedibilità si verifica quando il rapporto giuridico è oggetto di nuova regolazione in corso di causa, con venir meno dell’utilitas della decisione di merito. L’interesse si trasferisce dall’annullamento del silenzio-rigetto a quello dell’atto che lo ha sostituito, peraltro già contestato con i motivi aggiunti.

Passando ai motivi aggiunti, il TAR li ritiene infondati. Quanto alla violazione dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, il divieto di reiterare motivi ostativi già emersi dall’istruttoria del provvedimento annullato opera nel subprocedimento di compatibilità idrogeologica, non nel procedimento principale di rilascio del permesso in sanatoria: l’atto annullato si limitava a recepire il parere regionale negativo, senza valutazioni edilizio-urbanistiche.

Nel merito, l’art. 64 delle N.T.A. del P.R.G. di Otranto consente l’edificazione di serre solo previo rilascio di concessione edilizia. Tale disciplina non è stata impugnata, sicché la realizzazione di serre soggiace agli artt. 3 e 10 d.P.R. n. 380/2001. I parametri urbanistici non risultano rispettati, per rilevanza e consistenza volumetrica delle opere; inoltre la struttura portante è in calcestruzzo e non in ferro, come richiesto dall’art. 2 legge reg. n. 19/1986. Mancano dunque i presupposti della sanatoria. Il Collegio compensa le spese in ragione della peculiarità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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