Esclusione lista elettorale per moduli non timbrati e accettazioni incomplete (TAR Calabria n. 802 del 02.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di presentazione delle liste elettorali, i moduli di raccolta delle sottoscrizioni composti da più fogli devono essere congiunti mediante timbro trasversale o firma di collegamento, non essendo sufficiente la mera unione materiale con nastro adesivo, poiché tale modalità non assicura la consapevolezza dei sottoscrittori in ordine alla lista e ai candidati sostenuti. Parimenti, la dichiarazione di accettazione della candidatura che ometta di indicare la lista di riferimento è affetta da una lacuna sostanziale, non surrogabile attraverso circostanze estrinseche o ricostruzioni postume della volontà. Il soccorso istruttorio previsto dall’art. 33 d.P.R. n. 570 del 1960 opera solo per vizi meramente formali e in ipotesi eccezionali, non per le irregolarità che incidono sugli elementi costitutivi della dichiarazione.

Il Fatto

In vista delle elezioni comunali di San Giovanni in Fiore, la Commissione Elettorale Circondariale di Cosenza ha escluso quattro liste collegate alla medesima candidatura alla carica di sindaco. Il giudizio riguarda l’esclusione della lista Attiva Pensionati, impugnata dalla candidata sindaco, da una candidata consigliere e da due delegati alla presentazione.

La Commissione aveva rilevato plurimi vizi: moduli non numerati e uniti solo con nastro adesivo, assenza della dichiarazione di accettazione della candidatura a sindaco con il certificato di iscrizione alle liste elettorali, mancata indicazione della lista nelle accettazioni dei consiglieri, difetto di autentica sulle firme dei delegati. I ricorrenti hanno dedotto la strumentalità delle forme e il favor partecipationis, chiedendo l’annullamento del verbale e l’accertamento del diritto alla partecipazione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto il primo motivo, richiamando la propria giurisprudenza (TAR Calabria, Sez. II, n. 1603 del 2021). L’art. 28, comma 4, d.P.R. n. 570 del 1960 impone che le firme siano apposte su moduli recanti il contrassegno della lista e i dati dei candidati, con autenticazione da parte dei soggetti abilitati. Quando le sottoscrizioni siano raccolte su fogli aggiunti, la giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. III, n. 5368 del 2020; id., n. 2940 del 2019) esige la timbratura trasversale, funzionale ad accertare l’unitarietà sostanziale del modulo.

Nel caso concreto, i fogli successivi al primo erano privi di indicazioni identificative e uniti solo con nastro adesivo trasparente, senza timbri né sottoscrizioni di congiunzione. Per il Collegio l’unione materiale non basta: occorre un quid pluris. Diversamente, sarebbe ipotizzabile una raccolta disgiunta delle firme, poi collegata al modulo per mera giunzione fisica, con pregiudizio della consapevolezza dei sottoscrittori.

Anche il terzo motivo è stato rigettato. Le dichiarazioni di accettazione dei consiglieri erano del tutto prive del riferimento alla lista. Tale lacuna non può essere colmata con circostanze estrinseche, poiché il collegamento si fonda sull’esplicita manifestazione di volontà, non ricostruibile ex post. L’autenticazione delle sottoscrizioni rende infungibile la volontà espressa (Cons. Stato, Sez. III, n. 2159 del 2016).

Il quinto motivo è infondato per l’esclusione del soccorso istruttorio rispetto a vizi incidenti sugli elementi costitutivi dell’autenticazione (TAR Calabria, Sez. I, n. 787 del 2025; Cons. Stato, Sez. II, n. 4210 del 2023; id., n. 4204 del 2022). Il rimedio dell’art. 33 d.P.R. n. 570 del 1960 è ammesso solo in casi eccezionali e per vizi meramente formali, senza dubbi sul contenuto sostanziale dell’atto. Il secondo e il quarto motivo sono rimasti assorbiti.

Il ricorso è stato respinto, con compensazione delle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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