Revocazione e carenza di interesse per DCA con mere linee guida inimpugnabile (Cons. Stato n. 10063 del 13.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per revocazione avverso una sentenza di appello che abbia statuito l’assorbimento delle eccezioni processuali impone al giudice della revocazione di esaminare, in sede rescissoria, anche le questioni di rito Assorbite dalla pronuncia reiettiva di merito. È pertanto ammissibile il rilievo della inammissibilità del ricorso introduttivo per carenza di interesse, ove il provvedimento impugnato sia un atto di mero recepimento di linee guida, privo di efficacia lesiva diretta e superato da un successivo atto di programmazione. In tal caso la revocazione è inammissibile quanto alle censure rescissorie e improcedibile quanto a quelle rescindenti. La tardiva riproposizione dell’eccezione non rileva se la sentenza appellata non ha statuito sull’eccezione medesima.

Il Fatto

La struttura sanitaria ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Lazio il decreto commissariale recante recepimento del documento Age.Na.S. in tema di fabbisogno e criteri di accesso alla rete riabilitativa regionale. Il ricorso era stato respinto nel 2023. La sentenza di appello, la n. 3653/2024, aveva confermato il rigetto, qualificando la principale doglianza come pretesa di applicazione automatica della tariffa massima alle prestazioni in codice 75.

La ricorrente ha proposto revocazione, deducendo l’errore sui presupposti della decisione: la sentenza avrebbe frainteso l’oggetto delle censure, riducendolo alla sola questione tariffaria, e avrebbe omesso di esaminare i motivi sui criteri di accesso. Nel corso del giudizio è intervenuta l’ammissione della struttura alla procedura di amministrazione straordinaria, con conseguente istanza di interruzione formulata dalla Regione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’istanza di interruzione del processo. L’ammissione all’amministrazione straordinaria ex art. 2, comma 2-bis, d.l. n. 347/2003 determina, per effetto del combinato disposto con gli artt. 299-300 c.p.c., la perdita della capacità di stare in giudizio del rappresentante legale. Tuttavia l’effetto interruttivo non è automatico: presuppone la dichiarazione del procuratore costituito finalizzata a tale esito. Il mero deposito del decreto ministeriale, senza volontà interruttiva, non è sufficiente.

Il Collegio esclude l’applicazione analogica dell’art. 43, comma 3, l. fall., poiché la fattispecie trova disciplina esaustiva nelle norme richiamate. Esclude altresì un vulnus costituzionale, in linea con la Corte cost. n. 349/2003: la scelta di rimettere al difensore la valutazione sull’interruzione risponde al principio di ragionevole durata del processo. L’istanza è quindi respinta. Respinta è anche l’eccezione di carenza di legittimazione passiva della Presidenza del Consiglio, dovendo il giudizio di revocazione svolgersi tra tutte le parti del grado.

Nel merito, il Collegio anticipa le valutazioni rescissorie. Il ricorso introduttivo di primo grado è inammissibile per carenza di interesse: il decreto impugnato si limita a “dare atto” del documento Age.Na.S. e a dare mandato per l’istituzione di un tavolo tecnico. Esso ha natura di mero atto di indirizzo, privo dei tratti provvedimentali. La successiva approvazione del DCA n. 159/2016 dimostra che in quest’ultimo si sono concentrati gli effetti lesivi.

Il rilievo non è impedito dalla statuizione di assorbimento delle eccezioni: l’accesso alla fase rescissoria impone di esaminare tutte le questioni processuali assorbite. Né osta la tardività della riproposizione, poiché le questioni rilevabili d’ufficio cessano di essere tali solo se decise nel grado precedente. Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso di primo grado e, di riflesso, delle censure rescissorie, con improcedibilità di quelle rescindenti. Spese compensate per la complessità della materia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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