Impianti FER in area idonea e obbligo di motivazione rafforzata del diniego (TAR Puglia n. 1125 del 30.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il diniego comunale opposto alla procedura abilitativa semplificata per un impianto alimentato da fonti rinnovabili, destinato a sorgere in area idonea ex lege ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. n. 199/2021, esige una motivazione rafforzata e analitica in ordine alle concrete evidenze paesaggistiche da tutelare e agli specifici impatti negativi dell’opera. Il bilanciamento tra esigenze di sviluppo delle fonti rinnovabili e tutela del paesaggio è operato a monte dal Legislatore, che in tali aree ha inteso dare preminenza alle ragioni energetiche. Il mero richiamo generico all’ambito di paesaggio del PPTR o alle NTA del PRG, senza puntuale ponderazione, integra il vizio di motivazione e di istruttoria. La carenza motivazionale determina l’annullamento del diniego e degli atti presupposti.

Il Fatto

Una società ha presentato al Comune una P.A.S. per la realizzazione di un impianto agrivoltaico denominato “SS10”, di potenza fino a 999,6 kWp, con relative opere di connessione, su terreno a destinazione agricola. Comunicato il preavviso di rigetto, il Comune ha adottato la determinazione di diniego, fondandola su tre ordini di rilievi: la coerenza con il P.A.I., la compatibilità con il P.P.T.R. della Regione Puglia e il contrasto con l’art. 69 delle NTA del PRG comunale.

La società ha impugnato la determinazione e gli atti presupposti davanti al TAR, deducendo violazione della disciplina sulle fonti rinnovabili, eccesso di potere e difetto di motivazione e di istruttoria. Il Comune si è costituito resistendo. La Regione non si è costituita.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale accoglie il primo e il secondo motivo, trattati congiuntamente. Quanto al P.A.I., la motivazione comunale risulta contraddetta e superata dal parere favorevole espresso dall’Autorità di Bacino Distrettuale, che ha accertato la compatibilità dell’intervento, sia pure con prescrizioni e in epoca successiva al diniego.

Sul versante paesaggistico, il Collegio rileva che il progetto ricade in area idonea ex lege ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. n. 199/2021. I presupposti fattuali di tale qualificazione non sono stati specificamente contestati dall’Amministrazione e devono ritenersi dimostrati ai sensi dell’art. 64, comma 2, c.p.a. Da ciò discende che il bilanciamento è stato operato a monte dal Legislatore, il quale, pur tenendo conto delle esigenze paesaggistiche, ha scelto di prediligere lo sviluppo degli impianti rinnovabili in assenza di evidenti ragioni ostative, che l’Amministrazione deve fare oggetto di motivazione rafforzata.

Nel caso concreto, la determina si limita a rappresentare in modo del tutto generico che l’intervento ricade nell’ambito di paesaggio “Tavoliere Salentino” e nella figura “La Terra dell’Arneo”, senza precisare la peculiare rilevanza paesaggistica delle aree né analizzare i concreti impatti negativi. Non dà conto, inoltre, di aver operato il necessario bilanciamento tra le contrapposte esigenze. La documentazione fotografica versata dalla ricorrente, d’altro canto, evidenzia l’insussistenza di elementi di pregio paesaggistico dell’area.

Analoghe considerazioni valgono per il contrasto con l’art. 69 delle N.T.A. del PRG: il Comune si è limitato a riscontrare la violazione, obliterando che il progetto ricade in area idonea ex lege e che, proprio per tale ragione, sarebbe occorsa una motivazione rafforzata. Non basta richiamare le NTA presuntivamente violate per fondare il diniego, emergendo così ictu oculi il vizio motivazionale. Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento della determinazione e dei preavvisi di diniego; assorbite le ulteriori censure, con spese a carico del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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