Inottemperanza ministeriale al giudicato sulla carta docente (TAR Puglia n. 421 del 18.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, esperibile ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per conseguire l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, è limitato alla stretta esecuzione del giudicato ed è esperibile indipendentemente dalle disposizioni sull’esecuzione civile, data la diversità ontologica delle due azioni. L’ottemperanza è ammissibile solo dopo l’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo alla Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. L’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la P.A., sicché, in caso di perdurante inerzia, il giudice amministrativo può nominare un Commissario ad acta per provvedere in sostituzione dell’Amministrazione inadempiente.

Il Fatto

La ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, aveva ottenuto dal Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della Carta Elettronica del Docente, con accredito dell’importo di euro 1.000,00 per gli anni di servizio svolti.

La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata al Ministero. L’Amministrazione non aveva tuttavia provveduto all’esecuzione, determinando la proposizione del ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente verificato la regolarità del ricorso, accertando l’osservanza dei termini processuali e la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 114, comma 2, c.p.a., avendo la sentenza comprovata valenza di cosa giudicata, come risultante da apposita certificazione della cancelleria del Tribunale di Lecce.

Il Collegio ha poi rilevato che, essendo stato il titolo esecutivo notificato alla Pubblica Amministrazione, l’azione esecutiva poteva essere validamente proposta solo dopo l’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, condizione nella specie rispettata.

Il Ministero, costituitosi in giudizio, non aveva contestato l’inadempimento. Il TAR ha pertanto ritenuto il ricorso fondato, ordinando all’Amministrazione di dare completa esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza, per la sorte capitale oltre rivalutazione e interessi.

Per l’ipotesi di infruttuoso decorso del termine, il Collegio ha nominato fin d’ora un Commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e senza diritto ad alcun compenso trattandosi di funzioni affidate a dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.

Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in complessivi euro 500,00, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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