La domanda di riconoscimento riesaminata dopo l’annullamento giurisdizionale è pendente ai sensi dell’art. 7 D.L. n. 71/2024 (TAR Lazio n. 11408 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce esercizio della facoltà riconosciuta dall’art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106 la rinuncia alla domanda di riconoscimento di un titolo estero conseguito sul sostegno presentata successivamente alla pubblicazione della sentenza di annullamento del precedente diniego, ancorché tale diniego sia stato adottato prima del 1° giugno 2024. L’annullamento giurisdizionale del provvedimento negativo, con il conseguente obbligo di riesame, determina la pendenza del procedimento di riconoscimento, rientrando la fattispecie nell’ambito dei procedimenti “riattivati – ma non conclusi – in seguito ai giudicati di annullamento per difetto di motivazione di precedenti dinieghi”. L’Amministrazione, in sede di riesercizio del potere discrezionale dopo l’annullamento, è tenuta ad esaminare l’affare nella sua interezza, non potendo opporre la precedente conclusione del procedimento per escludere la partecipazione ai percorsi formativi straordinari.
Il Fatto
La ricorrente, docente con titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero, aveva presentato domanda di riconoscimento del titolo, respinta dal Ministero con provvedimento adottato prima del 1° giugno 2024. A seguito dell’annullamento giurisdizionale del diniego, disposto con sentenza del TAR Lazio, la stessa chiedeva di poter presentare rinuncia all’istanza di riconoscimento al fine di iscriversi ai percorsi di formazione di cui all’art. 7 del decreto-legge n. 71/2024, convertito con modificazioni dalla legge n. 106/2024.
Con una comunicazione a mezzo e-mail del 2 luglio 2025, il Ministero negava tale possibilità, ritenendo il procedimento di riconoscimento concluso in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della disciplina agevolativa. Avverso tale diniego e gli atti connessi, la ricorrente proponeva ricorso, deducendo la violazione dell’art. 7 del d.l. n. 71/2024, l’eccesso di potere per travisamento dei presupposti, la carenza di istruttoria e la violazione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio accoglie il ricorso richiamando i principi già affermati in sede cautelare, ove era stato rilevato che, essendo il provvedimento di diniego stato annullato dal giudice amministrativo, la domanda di riconoscimento doveva considerarsi pendente al momento in cui l’interessata aveva manifestato la volontà di rinunciarvi.
Tale orientamento, condiviso dal Consiglio di Stato in un’ordinanza cautelare su fattispecie analoga, esclude che la precedente conclusione del procedimento con un diniego poi annullato possa essere opposta all’interessato. Il procedimento di riconoscimento riattivato in seguito a un giudicato di annullamento per difetto di motivazione del precedente diniego è infatti da includere tra i procedimenti “riattivati – ma non conclusi” ai quali si applica la facoltà di rinuncia prevista dall’art. 7 del d.l. n. 71/2024.
La decisione valorizza il vincolo conformativo derivante dall’annullamento giurisdizionale: l’Amministrazione, in sede di riesercizio del proprio potere discrezionale, è tenuta a esaminare l’affare nella sua interezza, come peraltro disposto nella sentenza prodotta in atti. Tale vincolo preclude di considerare definitivamente concluso un procedimento il cui esito negativo è stato eliminato dal giudice.
Nel caso di specie, la ricorrente aveva ottenuto l’accoglimento dell’istanza cautelare e aveva potuto frequentare il percorso INDIRE, circostanza che conferma la fondatezza delle proprie ragioni sostanziali. Il Collegio, pertanto, annulla il diniego alla rinuncia e i provvedimenti connessi, compensando le spese di lite in ragione della particolarità della vicenda.
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Nota della Redazione
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