Il giudicato amministrativo non si estende alle patologie non dedotte nel ricorso (TAR Puglia n. 1126 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudicato formatosi su una sentenza di annullamento copre esclusivamente la patologia che ne ha costituito oggetto e non si estende, per connessione anatomica o per asserita affinità, alle diverse infermità non dedotte con il ricorso originario. L’Amministrazione, nell’ottemperare al dictum giurisdizionale, non è tenuta a rivalutare d’ufficio le patologie estranee al thema decidendum. Ai fini del giudizio di dipendenza da causa di servizio la Commissione medica può esprimere il proprio giudizio sulla documentazione già acquisita, senza necessità di disporre una nuova visita del richiedente. La domanda di revisione dell’equo indennizzo presuppone che il nesso di dipendenza e il beneficio siano già stati accertati per la medesima infermità.
Il Fatto
Il ricorrente, sotto-ufficiale della Marina Militare, aveva chiesto nel 2006 il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di più patologie, tra cui una scoliosi dorso-lombare e una cervicobrachialgia. In prima battuta l’Amministrazione riconobbe solo l’infermità erniaria, escludendo la scoliosi e non valutando la cervicobrachialgia.
Con la sentenza n. 823/2020 il TAR Puglia annullò in parte qua i provvedimenti, limitatamente all’omessa valutazione della sola patologia cervicobrachialgica. A seguito dell’istanza di riesame, il Ministero riconobbe la dipendenza da causa di servizio di tale infermità con decreto del 5.10.2021, ma non liquidò l’equo indennizzo, rilevando che la Tabella B assegnata non mutava la classificazione complessiva già liquidata. Il ricorrente ha quindi impugnato il diniego relativo alla scoliosi e la mancata corresponsione dell’indennizzo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto la dedotta elusione del giudicato. Il ricorrente sosteneva che le statuizioni della sentenza n. 823/2020 dovessero estendersi, per connessione, anche alla scoliosi. Il TAR esclude la tesi richiamando il tenore letterale della decisione, che circoscrive l’annullamento alla sola cervicobrachialgia e qualifica espressamente come inammissibile l’ampliamento del thema decidendum operato in quella sede.
Ne deriva, secondo il Tribunale, la piena legittimità dell’operato successivo dell’Amministrazione, che si è limitata a rivalutare la sola patologia cervicobrachialgica e ne ha accertato la dipendenza da causa di servizio. La censura di eccesso di potere per illogicità e difetto di istruttoria resta così priva di fondamento.
Quanto all’asserita violazione dell’art. 14 d.P.R. n. 461/2001 per mancata chiamata a visita, il TAR ritiene non necessaria la nuova visita, avendo l’Amministrazione emesso un giudizio diagnostico favorevole sulla base della documentazione in suo possesso.
Il Collegio respinge anche la tesi secondo cui la domanda del 23.12.2020 imponesse una valutazione di tutte le patologie “ora per allora”. La richiamata disposizione, come interpretato da Cons. Stato, Sez. III, n. 5867/2020 e da TAR Campania – Salerno, Sez. III, n. 2066/2022, esclude la revisione se non a condizione che il nesso di dipendenza e l’equo indennizzo siano già stati accertati per la stessa infermità. Poiché la cervicobrachialgia non era stata accertata nel procedimento conclusosi con il decreto del 1.2.2016, la valutazione andava compiuta con riferimento alla condizione esistente al momento dell’istanza originaria del 2006, non a quello della domanda di riesame.
Il rigetto di tutte le censure comporta l’infondatezza della domanda di accertamento del diritto all’equo indennizzo, pretesa subordinata all’accoglimento delle doglianze. Il ricorso è quindi integralmente rigettato, con compensazione integrale delle spese per le peculiarità della vicenda e per l’omesso svolgimento di difese da parte dell’Amministrazione.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.