Ottemperanza per la carta del docente (TAR Lombardia n. 2846 del 03.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice dell’ottemperanza, su ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., accerta l’inadempimento dell’Amministrazione all’obbligo di dare esecuzione al giudicato e ordina l’ottemperanza, assegnando un termine e nominando un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. L’accertamento dell’inottemperanza si fonda sull’assenza di contestazioni della parte resistente in ordine all’an e al quantum del credito, nonché sulla mancata dimostrazione dell’avvenuta esecuzione. La nomina del commissario ad acta non comporta la liquidazione di un compenso, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto. Le spese di giudizio, in considerazione del carattere seriale del contenzioso in materia di carta del docente, sono liquidate equitativamente e distratte in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

Un docente aveva ottenuto dal Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnargli la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per un valore complessivo di € 2.000,00, oltre accessori. Avendo constatato la mancata esecuzione della sentenza, il docente proponeva ricorso per l’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il TAR Lombardia ha rilevato la regolarità formale del ricorso, verificando la produzione della copia asseverata della sentenza da ottemperare e dell’attestazione del passaggio in giudicato, nonché la dimostrazione dell’avvenuta notifica del titolo esecutivo, avvenuta in data tale da rispettare il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Nel merito, il Collegio ha osservato che il Ministero non aveva fornito alcuna deduzione in ordine all’andamento della procedura di esecuzione, né aveva contestato l’esistenza o l’ammontare del credito. L’an e il quantum risultavano quindi incontestati, configurandosi l’inottemperanza dell’Amministrazione all’obbligo di conformarsi al giudicato.

Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro il termine di novanta giorni, provvedendo al rilascio della carta elettronica del docente e all’accredito della somma complessiva di € 2.000,00, oltre accessori di legge. Per l’ipotesi di ulteriore inottemperanza, è stato nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, senza diritto a compenso.

Le spese di giudizio, tenuto conto della serialità del contenzioso in materia di carta del docente e dell’assenza di complessità della controversia, sono state liquidate in misura equitativa e distratte in favore del difensore dichiaratosi antistatario, in conformità al precedente richiamato (Cons. Stato, 7 maggio 2025, n. 3897).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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