Accordi di cooperazione tra amministrazioni e gestione archivi tassa automobilistica (TAR Toscana n. 1126 del 08.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Gli accordi di cooperazione tra amministrazioni aggiudicatrici sottraggono l’affidamento di attività alla disciplina dei contratti pubblici solo in presenza di tutte le condizioni stabilite dall’art. 12 par. 4 della direttiva 2014/24/UE, riprodotte dall’art. 7 co. 4 del d.lgs. n. 36/2023 e, in precedenza, dall’art. 5 co. 6 del d.lgs. n. 50/2016. Tali condizioni richiedono la cooperazione finalizzata a garantire servizi pubblici comuni, la regolazione esclusiva da considerazioni di interesse pubblico e lo svolgimento sul mercato aperto di meno del 20% delle attività interessate. La comunanza di interessi pubblici è consustanziale al sistema delineato dall’art. 51 del d.l. n. 124/2019, che attribuisce alle Regioni la gestione degli archivi regionali delle tasse automobilistiche e ad A.C.I., quale gestore del P.R.A., la tenuta dell’archivio nazionale. Ne consegue che la delibera regionale di approvazione di un accordo di cooperazione per la gestione del solo archivio non integra un affidamento di contratto pubblico ed è estranea al rito appalti, restando soggetta al rito ordinario.
Il Fatto
La società ricorrente, concessionaria attiva nella gestione delle tasse automobilistiche regionali, ha impugnato la delibera con cui la Regione Toscana ha approvato gli indirizzi per la stipula con l’Automobile Club d’Italia di un accordo di cooperazione ai sensi dell’art. 51 co. 2-ter del d.l. n. 124/2019, relativo al triennio 2024-2026.
Con la sentenza non definitiva n. 629 del 24 maggio 2024 il TAR ha respinto la domanda di nullità per elusione del giudicato, proseguendo il giudizio con rito abbreviato sulla domanda subordinata di annullamento. La società ha dedotto che provvedimento e accordo maschererebbero un affidamento diretto di servizi in violazione del diritto eurounitario e dei presupposti dell’art. 12 par. 4 della direttiva 2014/24/UE.
La Motivazione della Corte
Sul piano processuale il Collegio ha respinto l’eccezione di tardività. La delibera impugnata è esercizio della facoltà di concludere un accordo di cooperazione ai sensi dell’art. 51 co. 2-ter del d.l. n. 124/2019 e dell’art. 2 della legge regionale toscana n. 49/2003: la fattispecie è estranea all’affidamento di contratto pubblico e quindi al rito appalti, con conseguente rettifica del rito abbreviato in ordinario.
Nel merito il TAR ha ribadito che delibera e accordo afferiscono esclusivamente alla gestione degli archivi delle tasse automobilistiche, restando esclusa ogni funzione inerente alla gestione della tassa. L’oggetto comprende costituzione, aggiornamento e bonifica dell’archivio regionale, analisi, controllo di qualità e sicurezza dei dati.
La comunanza di interessi pubblici è stata ravvisata nel sistema dell’art. 51 del d.l. n. 124/2019: il comma 2-bis impone la confluenza simultanea dei dati regionali nell’archivio nazionale, e il comma 2-ter individua nel gestore del P.R.A. il soggetto con cui le Regioni possono concludere accordi di cooperazione. Il Collegio ha richiamato Cons. Stato, sez. V, n. 6364/2023, che ha distinto la gestione dell’archivio dalla delega di attività di gestione della tassa.
Quanto ai profili economici, il rimborso dei costi, quantificato nel massimo e subordinato a rendicontazione, è stato ritenuto coerente con la natura paritetica dell’accordo e non configurabile come corrispettivo di mercato. Il raffronto tra il costo annuo per veicolo e il parametro invocato dalla ricorrente ha escluso l’eccedenza del mero rimborso.
La censura sul superamento della soglia del 20% delle attività sul mercato è stata dichiarata manifestamente infondata, una volta escluso che la gestione degli archivi sia riconducibile alla gestione della tassa. Il TAR ha quindi respinto la domanda di annullamento e quella accessoria di risarcimento per perdita di chance, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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