Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel pay back dispositivi medici (TAR Lazio n. 561 del 12.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, in virtù del principio della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto a iniziativa del soggetto che si ritiene leso e resta nella disponibilità della parte che lo ha promosso. Ove la parte ricorrente dichiari, prima della delibazione nel merito, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, il giudice adito non può pronunciarsi nel merito e deve dichiarare l’improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La definizione in rito giustifica la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Il Fatto
La ricorrente, azienda operante nella produzione e commercializzazione di dispositivi medici, ha impugnato il decreto del Ministro della Salute del 6 luglio 2022, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, recante la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015-2018, insieme agli atti presupposti e conseguenti.
Con successivi motivi aggiunti la società ha esteso l’impugnazione ai provvedimenti regionali di ripiano adottati dalla Regione Piemonte e dalla Regione Liguria. In vista dell’udienza di merito la ricorrente ha depositato documentazione relativa ai pagamenti effettuati nella misura ridotta prevista dall’art. 7, comma 1, del D.L. n. 95/2025, convertito dalla legge n. 118/2025. All’udienza del 12 dicembre 2025 la parte ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha rilevato che la dichiarazione resa dalla ricorrente impone la definizione del giudizio in rito. Il processo amministrativo, per il principio della domanda, resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato.
Il giudice adito non ha alcuna possibilità di decidere nel merito quando la parte attrice, prima della delibazione, dichiari di rinunciare alla pronuncia di annullamento degli atti gravati. Il Tribunale ha richiamato sul punto la giurisprudenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 14 ottobre 2014, n. 5113.
Ne è derivata la declaratoria di improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La definizione in rito ha giustificato la compensazione delle spese processuali tra le parti.
Nota della Redazione
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