Obbligo del MASE di concludere la VIA senza pareri delle amministrazioni (TAR Lazio n. 1126 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il silenzio serbato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica sulla richiesta di valutazione di impatto ambientale di un impianto alimentato da fonti rinnovabili è illegittimo per inosservanza della sequenza procedimentale degli artt. 23 e ss. d.lgs. n. 152/2006, i cui termini hanno natura perentoria. Sul MASE grava un obbligo autonomo e non eludibile di concludere il procedimento con provvedimento espresso. Tale obbligo non è eliso dalla mancata predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, né dall’omessa adozione del parere dell’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali. La mancata tempestiva espressione dei pareri richiesti non trasferisce ad altri organi il dovere di provvedere, né consente all’amministrazione procedente di restare inerte.
Il Fatto
La società ricorrente presenta al Ministero della transizione ecologica, il 28 dicembre 2022, istanza di avvio del procedimento di v.i.a. ai sensi dell’art. 23 d.lgs. n. 152/2006, per la costruzione e l’esercizio di un impianto agrivoltaico e delle opere di connessione alla rete nel Comune di Paliano. La documentazione viene pubblicata per la terza e ultima volta il 24 maggio 2024.
Decorso inutilmente il termine perentorio di conclusione del procedimento fissato dall’art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006, la società diffida l’amministrazione. Il MASE risponde con una nota interlocutoria, limitandosi a informare il Ministero della cultura, la Soprintendenza speciale per il PNRR e la Commissione tecnica PNRR-PNIEC, e dichiarandosi in attesa della definizione delle istruttorie tecniche di competenza di tali organi. La società impugna quindi il silenzio ai sensi degli artt. 117 cod. proc. amm. e 2 l. n. 241/1990, chiedendo anche la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica il silenzio come manifestamente illegittimo. La scansione temporale dettata dagli artt. 23 e ss. d.lgs. n. 152/2006 è assistita da termini di natura perentoria, e la loro inosservanza integra di per sé la violazione dell’obbligo di provvedere.
Il Tribunale richiama un orientamento consolidato, che comprende le pronunce del TAR Sicilia, Palermo, sez. V, 12 dicembre 2025 n. 2744, del TAR Sardegna, sez. II, 1° dicembre 2025 n. 1078, del TAR Sicilia, Palermo, sez. V, 7 novembre 2025 n. 2433, del TAR Sicilia, Palermo, sez. V, 11 luglio 2025 n. 1612, del TAR Sardegna, sez. I, 15 luglio 2024 n. 547 e del TAR Lazio, Roma, sez. III, 21 giugno 2024 n. 12670. Da tale orientamento si ricava che la mancata tempestiva espressione dei pareri, così come l’emanazione di pareri negativi, non elide l’obbligo di una pronuncia espressa da parte del MASE.
Il passaggio centrale riguarda l’art. 25 d.lgs. n. 152/2006. Su questa base il Collegio afferma che sul Ministero incombe un obbligo autonomo e non eludibile di concludere il procedimento. L’obbligo resta integro anche nell’ipotesi in cui la Commissione tecnica PNRR-PNIEC non abbia predisposto lo schema di provvedimento, oppure l’amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali non abbia adottato il proprio parere. L’inerzia degli organi consultivi, quindi, non opera come causa di sospensione o di esonero del dovere di provvedere.
Accertata l’illegittimità del silenzio, il Tribunale ordina al MASE di concludere il procedimento con provvedimento espresso entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Il Collegio riserva alla eventuale fase di ulteriore inadempimento la nomina del commissario sostitutivo. Le spese di lite sono poste in solido a carico delle amministrazioni resistenti, liquidate in euro 5.000,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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