Ottemperanza al giudicato e nomina commissario ad acta per il pagamento (TAR Piemonte n. 614 del 18.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, qualora risulti accertata l’omessa esecuzione del giudicato e l’infruttuoso decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni. È doverosa la nomina sin d’ora di un Commissario ad acta per l’ipotesi di inutile decorso del termine assegnato. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate con dimidiazione a norma dell’art. 4, comma 1, del DM n. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Il Fatto
La parte ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione Lavoro, con la quale era stato riconosciuto il diritto alla carta del docente. Il ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione resistente al pagamento delle somme liquidate in quel titolo.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio opponendosi formalmente all’accoglimento. All’udienza camerale la causa è stata trattenuta in decisione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti, anche di rito, per l’accoglimento. La sentenza azionata è stata rilasciata in copia attestata conforme all’originale ai fini dell’art. 475 cod. proc. civ. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale.
Alla data di proposizione del ricorso era inoltre infruttuosamente decorso il termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Non vi è contestazione alcuna sul fatto che l’Amministrazione abbia omesso di ottemperare al giudicato in questione.
Su queste basi il Collegio ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate in favore del ricorrente, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.
Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, il Tribunale ha ritenuto doveroso nominare sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Questi provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura del ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari e a spese dell’Amministrazione inadempiente. Il ricorrente è stato onerato di comunicare al Commissario il proprio codice fiscale nel termine di sette giorni. Poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, il compenso è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta della Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggette a dimidiazione e ridotte in ragione della marcata serialità della controversia e dell’oggettiva difficoltà operativa rappresentata dalla difesa erariale. Si provvede alla distrazione ex art. 93 cod. proc. civ. in favore del procuratore antistatario, con refusione del contributo unificato. Il Collegio ha infine mandato alla Segreteria di trasmettere il fascicolo alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i profili di potenziale danno erariale.
Nota della Redazione
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