Revoca del permesso UE per condanna per maltrattamenti in famiglia (TAR Emilia-Romagna n. 112 del 16.02.2024)

Principi di diritto (Massima)
La revoca del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo trova fondamento nel giudizio di pericolosità sociale formulato dall’Autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell’art. 9, commi 4 e 7, lett. c), d.lgs. n. 286/1998. Tale giudizio può desumersi anche da una condanna non definitiva, ove la gravità del reato e le modalità del fatto costituiscano elementi attuali e oggettivi di pericolosità. Nell’esercizio della discrezionalità l’Amministrazione deve tenere conto dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero, ma può ritenerne prevalenti le esigenze di ordine pubblico. Quanto all’art. 10 bis legge n. 241/1990, non è richiesta la confutazione analitica delle osservazioni del privato: è sufficiente una motivazione complessivamente e logicamente resa.

Il Fatto

Il ricorrente, titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato nel 2017, ha impugnato il decreto con cui il Questore ha disposto la revoca del titolo e ha respinto l’istanza di aggiornamento. Il provvedimento si fonda su una sentenza del Tribunale di Bologna del 17.3.2022, che lo ha condannato a due anni e due mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, reati commessi in ambito familiare.

Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 7, 8 e 10 bis legge n. 241/1990, per non avere l’Amministrazione considerato le osservazioni presentate, e degli artt. 4, 9 e 18 d.lgs. n. 286/1998, per avere il provvedimento trascurato i plurimi elementi di inserimento sociale e familiare. In particolare, ha richiamato il rapporto con la figlia minore, la stabile attività lavorativa, il reddito prodotto e la presenza in Italia della madre e del fratello. L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza n. 64 del 2023.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dal combinato disposto dell’art. 9, comma 7, lett. c) e del comma 4 del d.lgs. n. 286/1998. La revoca del permesso di lungo periodo consegue alla mancanza delle condizioni per il rilascio, tra cui l’assenza di pericolosità per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. La norma impone di valutare anche la durata del soggiorno e l’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

Il Tribunale riconosce che il giudizio di pericolosità è rimesso alla prudente e discrezionale valutazione dell’Autorità di pubblica sicurezza. Esso può fondarsi su comportamenti o situazioni non definitivamente sanzionati in sede penale, con una valutazione indiziaria basata su dati di esperienza generalizzati. Nel caso concreto l’Amministrazione ha correttamente esercitato il potere, formulando un giudizio immune da profili di evidente illogicità o irragionevolezza.

Assume rilievo decisivo la gravità del reato e le sue specifiche modalità. Il provvedimento ha evidenziato il marcato disvalore sociale dei delitti, commessi in modo continuato all’interno dell’ambiente familiare e in presenza della figlia minore. Proprio la circostanza del contesto domestico ha orientato il bilanciamento dei contrapposti interessi, facendo prevalere le esigenze di ordine pubblico. L’Amministrazione ha richiamato anche l’art. 18 bis, comma 4 bis, d.lgs. n. 286/1998, che consente la revoca del permesso nei confronti dello straniero condannato, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti di cui al comma 1, tra cui i maltrattamenti.

Sul piano formale, il Collegio richiama la giurisprudenza consolidata secondo cui l’onere dell’art. 10 bis legge n. 241/1990 non comporta la puntuale confutazione analitica delle argomentazioni del destinatario. È sufficiente una motivazione complessivamente e logicamente resa a sostegno dell’atto, alla luce delle risultanze acquisite; il Collegio cita Cons. Stato, sez. V, n. 8063 del 2023, sez. VI, n. 10189 del 2022, sez. V, n. 7763 del 2022 e n. 7954 del 2021. Le ragioni del provvedimento risultano adeguatamente rappresentate e fondate sull’istruttoria compiuta.

Il ricorso è pertanto infondato e viene respinto, con compensazione delle spese processuali. Il Collegio dispone l’oscuramento delle generalità della parte ricorrente ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 10 Regolamento (UE) 2016/679.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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