Progressione verticale tra Aree e valutazione delle prove dei candidati: i limiti del sindacato del giudice amministrativo (TAR Puglia n. 347 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La valutazione dei titoli e delle prove nei concorsi pubblici costituisce espressione di discrezionalità tecnica della commissione esaminatrice, sindacabile in sede di giurisdizione di legittimità solo in presenza di manifesta irragionevolezza, travisamento dei fatti o evidente illogicità della motivazione. La mancata indicazione, nei curricula, della durata dei corsi di formazione non configura vizio di legittimità quando la commissione abbia acquisito le relative informazioni direttamente dai fascicoli personali dei candidati. L’attribuzione di un punteggio unitario per le mansioni svolte nell’ambito di un unico incarico, ancorché eterogenee, risulta corretta ove le responsabilità indicate valgano a individuare diverse funzioni riconducibili al medesimo ufficio. La prova orale finalizzata a verificare il possesso di un adeguato livello di competenze e l’attinenza della professionalità del candidato alla posizione messa a selezione non presenta profili di macroscopica irragionevolezza.
Il Fatto
Il ricorrente, dipendente comunale, ha impugnato gli atti della procedura di progressione verticale tra le Aree per la copertura di tre posti di “Area funzionari” con profilo amministrativo, bandita dal Comune ai sensi dell’art. 13, commi 6, 7 e 8, CCNL 16.11.2022. All’esito della selezione, il candidato risultava collocato in quinta posizione, con uno svantaggio di 7,5 punti rispetto all’ultima candidata vincitrice.
Con il ricorso, il dipendente ha dedotto vizi riguardanti la valutazione dei titoli, in particolare sotto il profilo della mancata indicazione della durata dei corsi di formazione nei curricula di alcuni candidati, l’attribuzione di soli due punti per un ordine di servizio del Presidente del Tribunale e la presunta irragionevolezza della prova orale. Il Comune si è costituito in giudizio per resistere, mentre la controinteressata non ha spiegato difese. Nella camera di consiglio del 23 giugno 2026, il Collegio ha esaminato l’istanza di sospensione cautelare.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, sede di Lecce, ha preliminarmente ribadito che l’apprezzamento della commissione nella valutazione dei corsi attestati dal ricorrente è riconducibile alla discrezionalità tecnica dell’organo valutatore. Tale sindacato, in sede di giurisdizione di legittimità, non può estendersi al merito delle scelte compiute, salvo che emergano profili di manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti, non riscontrabili nel caso di specie con riferimento alla valutazione dei titoli contestati.
Quanto alla presunta omissione della durata dei corsi nei curricula di alcuni candidati, la difesa dell’Amministrazione ha fornito idoneo chiarimento: la commissione ha potuto acquisire le informazioni relative alla durata dei corsi per tutti i candidati, accedendo ai fascicoli personali depositati agli atti. Tale circostanza, unitamente alla natura della selezione, ha escluso la sussistenza di una disparità di trattamento o di una violazione della par condicio tra i partecipanti.
Con riguardo all’attribuzione di due punti per l’ordine di servizio del Presidente del Tribunale, il Collegio ha ritenuto corretto l’apprezzamento della commissione: le responsabilità ivi indicate non sono riferibili a incarichi distinti, ma valgono a individuare mansioni diverse nell’ambito di un unico incarico funzionale, fermo restando l’incardinamento del ricorrente nei ruoli comunali. L’attribuzione di un punteggio unitario per tale attività non è, pertanto, affetta da errori di valutazione sindacabili.
Da ultimo, in relazione alla prova orale, il TAR ha escluso la sussistenza dei denunciati profili di macroscopica irragionevolezza: il colloquio è stato finalizzato a valutare il possesso di un adeguato livello di competenze dei candidati e l’attinenza della relativa professionalità alla posizione oggetto della selezione. Tale finalità risulta coerente con la natura della progressione verticale, che richiede l’accertamento delle capacità del dipendente in relazione al nuovo profilo professionale.
Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha rigettato la domanda cautelare e ha compensato le spese della fase, ritenendo la controversia meritevole di approfondimento ma priva dei requisiti di fumus boni iuris necessari per l’accoglimento dell’istanza di sospensione.
Nota della Redazione
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