Carta docente e ottemperanza: il TAR ordina il pagamento al MIM (TAR Puglia n. 990 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che accerta il diritto del docente a termine al beneficio economico della c.d. Carta docente costituisce titolo esecutivo azionabile dinanzi al giudice amministrativo tramite il rimedio dell’ottemperanza. L’azione è proponibile anche per l’attuazione delle sentenze del giudice ordinario passate in giudicato, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., ed è subordinata all’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo all’amministrazione. Il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato e non può estendersi alla cognizione di domande nuove o diverse. La nomina di un commissario ad acta è disposta per il caso di perdurante inerzia dell’amministrazione, mentre la richiesta di astreintes ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere respinta qualora appaia manifestamente iniqua.
Il Fatto
La ricorrente, docente a termine, aveva ottenuto dal Tribunale di Taranto, Sezione Lavoro, con sentenza n. 3110/2024 pubblicata il 19.12.2024, il riconoscimento del diritto al beneficio economico della c.d. “Carta docente” per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 21.7.2025. Nonostante l’infruttuoso decorso del termine dilatorio di 120 giorni, l’amministrazione non aveva dato esecuzione al giudicato.
La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Puglia, chiedendo la condanna dell’amministrazione a dare piena esecuzione alla sentenza e, in caso di persistente inadempimento, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una somma di denaro dovuta per ogni ritardo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha premesso che il giudizio di ottemperanza è esperibile, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario. Tale giudizio è limitato alla stretta esecuzione del giudicato ed esula dalla sua cognizione qualsivoglia domanda correlata al giudicato stesso, essendo l’esecuzione dell’ordine del giudice un inderogabile dovere d’ufficio per la pubblica amministrazione.
Il Collegio ha verificato la regolarità in rito del ricorso, riscontrando l’osservanza del dimezzamento dei termini per il deposito ex art. 87, comma 3, cod. proc. amm. e la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla l. n. 30/1997, essendo decorsi infruttuosamente i 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo. L’amministrazione, costituitasi, non aveva contestato l’inadempimento dell’obbligo di dare esecuzione alla statuizione giudiziale.
Il TAR ha quindi accolto il ricorso, ordinando al Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di 60 giorni dalla comunicazione o notifica della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia, ha nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici (DGOSV) del MIM, con facoltà di delega, precisando che, trattandosi di dipendente dell’amministrazione debitrice, non sarà liquidato alcun compenso.
Il Collegio ha infine respinto la domanda di fissazione delle astreintes ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendola manifestamente iniqua nella specie, in conformità all’orientamento che auspica un uso prudente dell’istituto, richiamando la sentenza T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. III, 29 gennaio 2016, n. 204. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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