Il sistema di esenzioni e rimborsi del compenso per copia privata del D.M. n. 302/2024 è legittimo (TAR Lazio n. 10702 del 10.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ministeriale che introduce criteri predefiniti, oggettivi e trasparenti per l’esenzione e il rimborso del compenso per copia privata è legittimo. L’attività di verifica documentale demandata alla SIAE costituisce un potere di controllo meramente applicativo, non discrezionale, coerente con i poteri di vigilanza attribuiti dall’art. 182-bis l. n. 633/1941. La cessione di apparecchi a un distributore non è, di per sé, esclusa dall’esenzione, purché il produttore dimostri la destinazione del bene ad un uso esclusivamente professionale dell’utilizzatore finale, essendo onere del soggetto obbligato provare lo scopo manifestamente estraneo alla copia privata. Nessuna disparità di trattamento con le cessioni alle pubbliche amministrazioni, per le quali opera il divieto di uso personale dei beni da parte dei dipendenti. La disciplina transitoria, che riapre i termini per i rimborsi, costituisce una retroattività in bonam partem legittima in quanto esecutiva di pronunce giurisdizionali.
Il Fatto
La società ricorrente, produttore e importatore di dispositivi elettronici, ha impugnato il D.M. 30 settembre 2024, recante la nuova disciplina delle esenzioni e dei rimborsi del compenso per copia privata, lamentando la mancanza di criteri oggettivi e trasparenti, l’illegittimo ruolo affidato alla SIAE e l’eccessiva onerosità della documentazione richiesta. Il gravame, affidato a sette motivi, contestava in particolare la norma che subordina l’esenzione per uso professionale alla condizione che i prodotti non siano oggetto di rivendita, ritenendo che ciò escludesse i produttori dal beneficio nelle cessioni effettuate tramite distributori.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha preliminarmente rigettato le eccezioni sollevate dalle parti resistenti, riconoscendo alla ricorrente la legittimazione ad agire in qualità di soggetto obbligato al versamento del compenso ex art. 71-septies l. n. 633/1941. Nel merito, il Collegio ha escluso la fondatezza delle censure riguardanti la mancanza di criteri oggettivi. La nuova disciplina, diversamente dai precedenti decreti annullati dal Consiglio di Stato, predetermina analiticamente i casi di esenzione (esportazione, attività professionale, impiego nella P.A.) e la documentazione necessaria, eliminando ogni discrezionalità della SIAE nella valutazione dei presupposti sostanziali.
Quanto al ruolo della SIAE, la verifica di conformità e completezza della documentazione è stata ritenuta conforme ai poteri di vigilanza attribuiti dall’art. 182-bis l. n. 633/1941. L’attività dell’ente ha valenza privatistica, come chiarito dalle Sezioni Unite, con la conseguente inapplicabilità delle norme sul procedimento amministrativo di cui alla l. n. 241/1990.
Con riferimento alla questione delle cessioni tramite distributore, il TAR ha accolto l’interpretazione della SIAE, ritenendo che l’inciso “a condizione che detti prodotti non siano oggetto di rivendita” non configuri un’esclusione generale dall’esenzione. La norma va letta nel senso che la cessione a un rivenditore non rende automaticamente esente l’operazione: il produttore potrà beneficiare dell’esenzione solo se dimostrerà, anche tramite accordi contrattuali, che il bene è destinato a un uso esclusivamente professionale dell’utilizzatore finale. In assenza di tale prova, la vendita è legittimamente assoggettata al prelievo, ferma restando la possibilità di traslazione dell’onere o di richiesta di rimborso.
La Corte ha infine giudicato legittima la previsione di un termine di decadenza di centoventi giorni per il rimborso, in quanto funzionale alla certezza e all’effettività del sistema di riscossione, e ha escluso la necessità del rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, non ravvisando profili di contrasto con il diritto unionale come interpretato dalla giurisprudenza (causa C-110/15, Nokia).
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Nota della Redazione
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