Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 1133 del 28.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto con cui la Corte d’appello accoglie il ricorso per equa riparazione ai sensi della legge n. 89/2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi e, se notificato e non opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., acquista valore di giudicato azionabile in sede di ottemperanza. Decorsi infruttuosamente il termine di centoventi giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996 e il termine di sei mesi di cui all’art. 5-sexies, comma 7, della legge n. 89/2001 dalla trasmissione della dichiarazione attestante la mancata riscossione, il giudice amministrativo ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione e nomina commissario ad acta. Al commissario non è dovuto compenso, in forza del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti richiamato dall’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 e dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208/2015.

Il Fatto

La Corte d’appello di Lecce, con decreto munito di formula esecutiva e notificato al Ministero della Giustizia, accoglieva il ricorso per equa riparazione e condannava l’amministrazione al pagamento, in favore della ricorrente, di € 3.600,00 oltre spese del procedimento, con distrazione in favore del difensore.

Nonostante la rituale notifica, il Ministero non dava esecuzione al decreto. La ricorrente proponeva quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato formatosi sul provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio conferma anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto possiede natura decisoria in materia di diritti soggettivi e efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto nel termine previsto dall’art. 325 cod. proc. civ..

Il giudice verifica poi il decorso dei termini di legge. È infruttuosamente spirato il termine di centoventi giorni dalla notifica del decreto esecutivo, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. La parte ha inoltre trasmesso la dichiarazione prescritta dall’art. 5-sexies della legge n. 89/2001, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, attestante la mancata riscossione, l’assenza di azioni per il medesimo credito, l’importo ancora dovuto e la modalità di riscossione prescelta.

Anche il termine di sei mesi dalla trasmissione della dichiarazione è decorso senza pagamento. Ne consegue l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, con pagamento delle somme indicate se e nella misura in cui siano tuttora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Il Collegio fissa il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per il caso di inottemperanza viene nominato commissario ad acta il Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Il Collegio esclude qualsiasi compenso, richiamando l’onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti. Segue la condanna alle spese del giudizio e al rimborso delle spese vive accessorie sostenute dopo il decreto per la proposizione dell’ottemperanza, liquidate in favore del difensore antistatario, con richiamo a Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021 e Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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