Ottemperanza al giudicato sulla carta docenti e astreinte (TAR Campania n. 540 del 27.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di ottemperanza al giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., il giudice amministrativo dichiara l’obbligo della pubblica amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, una volta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. All’accoglimento consegue la nomina del commissario ad acta, con facoltà di delega, tenuto a porre in essere tutte le iniziative necessarie al pagamento, non costituendo l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa legittima causa di impedimento. La astreinte di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è liquidata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e con tetto massimo pari al 10% dell’importo del giudicato.
Il Fatto
Il ricorrente propone azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’attuazione di una sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Napoli. Il titolo accerta il suo diritto, in relazione ai contratti a tempo determinato, a usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la c.d. carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, per complessive quattro annualità, con condanna del Ministero all’erogazione di un buono elettronico di € 2.000,00 e al pagamento delle spese.
Il ricorrente espone che l’amministrazione non ha proposto impugnazione e che la sentenza è passata in giudicato. Il titolo è stato notificato all’amministrazione il 26 giugno 2025, anche ai fini del decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Il Ministero si è costituito con atto di stile, senza allegare prova dell’adempimento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il disposto dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente l’azione di ottemperanza per l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.
Il Tribunale verifica il rispetto del termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e di quello di cui agli artt. 87, comma 2, lett. d), e 3, cod. proc. amm.. Accerta inoltre che è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997.
Poiché non è stata allegata prova dell’adempimento, il Collegio dichiara l’obbligo dell’amministrazione di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con deposito della prova mediante documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico. Nomina quindi commissario ad acta il responsabile della competente Direzione generale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario, per l’ulteriore termine di 60 giorni dalla comunicazione della scadenza del termine assegnato all’amministrazione.
Il commissario dovrà provvedere all’allocazione della somma in bilancio e all’espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa. Il Collegio precisa che l’esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato. La liquidazione del compenso, ove dovuta, avverrà al termine dell’incarico.
Quanto all’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale la calcola nella misura degli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege. Assume come dies a quo il sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza e come dies ad quem il giorno dell’adempimento, anche tardivo, richiamando l’Adunanza Plenaria n. 8/2021. Fissa il limite massimo nel 10% dell’importo dovuto, in linea con l’Adunanza Plenaria n. 7/2019. Alla liquidazione provvede il commissario. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in € 1.200,00 con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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