Giudizio di ottemperanza e poteri del commissario ad acta nel rito lavoro (TAR Piemonte n. 1629 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza instaurato per l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario in materia di lavoro pubblico, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo entro un termine perentorio e, in caso di ulteriore inerzia, nomina sin d’ora un commissario ad acta. L’esercizio del potere commissariale non incontra il limite delle ordinarie attribuzioni e competenze del soggetto designato all’interno dell’Amministrazione di appartenenza, potendo la delega essere conferita a qualunque soggetto pubblico dotato di adeguate competenze professionali, a prescindere dai rapporti gerarchici e dalle attribuzioni dei singoli uffici. La verifica dei presupposti dell’azione esecutiva richiede l’attestazione di conformità della sentenza all’originale, la notifica al domicilio reale del debitore e l’infruttuoso decorso del termine dilatorio previsto per le azioni esecutive in danno dell’Amministrazione.
Il Fatto
La ricorrente, docente, ha proposto giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero convenuto al pagamento di un importo pari a quattro mensilità della retribuzione globale di fatto da ultimo percepita. La sentenza non era stata impugnata nei termini ed era passata in giudicato.
Con l’atto introduttivo del giudizio, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato, con ordine all’Amministrazione di provvedere al pagamento delle somme liquidate in suo favore, in linea capitale e a titolo di interessi legali, oltre alla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto sussistenti i presupposti, anche di rito, per l’accoglimento della domanda. La sentenza azionata è stata attestata conforme all’originale ai sensi dell’art. 475 c.p.c., come riformulato dall’art. 3, comma 34, del d.lgs. n. 149 del 2022, ed è stata notificata a mezzo di posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il suo domicilio reale.
Alla data della proposizione del ricorso era inoltre infruttuosamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica, stabilito dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669 del 1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. L’Amministrazione non ha contestato di essere rimasta inadempiente.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Per l’ipotesi di inutile decorso del termine, ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di individuare e delegare l’esercizio dei poteri commissariali ad altro dirigente o funzionario.
Il Collegio ha precisato che il potere conferito al commissario non incontra il limite delle sue ordinarie attribuzioni interne: può essere nominato commissario un qualunque soggetto pubblico con competenze adeguate, e la delega può essere disposta a favore di altro soggetto della medesima Amministrazione, anche di altro Dipartimento, a prescindere dai rapporti gerarchici. La finalità è evitare che modifiche delle competenze degli uffici costituiscano ulteriore motivo di ritardo nella soddisfazione del creditore. Il commissario potrà impiegare i capitoli di spesa destinati o altri disponibili e, se necessario, fondi fuori bilancio o il pagamento in conto sospeso; il suo compenso è compreso in quello già percepito dall’Amministrazione di appartenenza.
Le spese processuali sono state poste a carico del Ministero, con distrazione in favore dei procuratori antistatari, liquidate secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014, ridotti per l’obiettiva semplicità e la marcata serialità dell’attività difensiva, richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 7316 del 2025. Rilevata la serialità del contenzioso per l’inerzia del Ministero nell’eseguire il giudicato civile in materia di lavoro dei docenti, il Collegio ha disposto la trasmissione di copia della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei Conti del Lazio.
Nota della Redazione
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