Ottemperanza al decreto di equa riparazione e poteri del commissario ad acta (TAR Puglia n. 1137 del 28.10.2024)

Principi di diritto (Massima)
Il decreto della Corte d’appello che liquida l’equa riparazione ex legge n. 89/2001, munito di formula esecutiva e non opposto nel termine di cui all’art. 325 cod. proc. civ., acquista valore di cosa giudicata ed è titolo idoneo al giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e quello di sei mesi dall’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001, il giudice ordina all’amministrazione l’integrale esecuzione del decisum. All’inerzia segue la nomina del commissario ad acta, cui non spetta compenso in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. La condanna alle spese comprende il rimborso delle spese vive sostenute per la proposizione dell’ottemperanza, liquidate in favore del difensore antistatario.

Il Fatto

La Corte d’appello di Lecce, con decreto depositato nel febbraio 2020, accoglieva il ricorso per equa riparazione e condannava il Ministero della Giustizia al pagamento di una somma in favore della ricorrente, oltre spese con distrazione. Il decreto veniva munito di formula esecutiva e notificato al Ministero, che non dava esecuzione.

La creditrice proponeva quindi ricorso per ottemperanza davanti al TAR Puglia, chiedendo l’integrale esecuzione del giudicato. Il Ministero si costituiva in giudizio. La causa veniva trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 23 ottobre 2024.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la regolarità in rito del ricorso. Il decreto in questione ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed efficacia di cosa giudicata, essendo stato notificato al Ministero e non opposto. Sussiste dunque il presupposto per l’ottemperanza.

Quanto all’inerzia dell’amministrazione, il giudice rileva il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notifica del decreto esecutivo ai sensi dell’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Verifica inoltre l’adempimento dell’onere dichiarativo previsto dall’art. 5-sexies, comma 9, legge n. 89/2001, con attestazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000 in ordine alla mancata riscossione e all’esercizio di azioni per lo stesso credito.

Accertato il decorso del termine semestrale di cui all’art. 5-sexies, comma 7, legge n. 89/2001 senza pagamento, il Collegio sancisce l’obbligo del Ministero di dare integrale esecuzione al decreto, con pagamento delle somme indicate se e nella misura in cui siano ancora dovute, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo. Fissa il termine di 90 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza.

Per il caso di perdurante inerzia nomina commissario ad acta il Dirigente che sarà individuato dal Capo del Dipartimento per gli Affari di Giustizia, con ulteriore termine di 90 giorni. Esclude la corresponsione di un compenso specifico in applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti, richiamando l’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015.

Sull’accoglimento segue la condanna dell’amministrazione alle spese, liquidate come da dispositivo, oltre al rimborso delle spese vive accessorie sostenute dopo l’emissione del decreto per la proposizione del giudizio di ottemperanza: richiesta di copie conformi, notificazioni e certificazione di passaggio in giudicato. Il Collegio richiama sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 3484 del 2021, Cons. Stato, Sez. V, n. 1498 del 2017 e TAR Campania, Napoli, Sez. II, n. 153 del 2022, liquidando in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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