Riesame cautelare e revoca del nulla osta per motivi di immigrazione (TAR Emilia-Romagna n. 260 del 28.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., il giudice amministrativo può disporre la sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, anche quando la causa necessiti di approfondimento nel merito, se tale misura appare opportuna nel bilanciamento degli interessi coinvolti. In tal caso, l’Amministrazione è tenuta a un riesame del provvedimento entro un termine assegnato, con obbligo di esaminare e motivare in ordine alla documentazione e alle censure dedotte in giudizio, adottando un provvedimento espresso e motivato da notificare al ricorrente.
Il Fatto
La parte ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, il provvedimento con cui la Prefettura, tramite lo Sportello Unico per l’Immigrazione, aveva revocato il nulla osta all’ingresso rilasciato in favore di un lavoratore terzo. Il ricorso era affidato a censure che, ad avviso del ricorrente, evidenziavano profili di illegittimità del provvedimento di revoca.
La Motivazione della Corte
Nella fase cautelare, il Tribunale amministrativo ha rilevato che la causa necessita di un approfondimento in ordine alla fondatezza nel merito delle doglianze di parte ricorrente, ciò che rende il giudizio non definibile in questa sede. Tuttavia, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, il Collegio ha ritenuto opportuno sospendere l’efficacia del provvedimento impugnato.
In particolare, il giudice ha disposto che l’Amministrazione provveda, entro un termine di 60 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza, al riesame del provvedimento, con l’obbligo di esaminare e motivare in ordine alla documentazione e alle censure dedotte in giudizio dallo straniero, e di adottare un provvedimento espresso e motivato da notificare al ricorrente. Tale misura assicura una tutela interinale, senza anticipare la decisione sul merito.
La causa è stata, quindi, rinviata all’udienza pubblica per la trattazione nel merito, con compensazione delle spese della presente fase cautelare.
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Nota della Redazione
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